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Come anticipato da Capo Hornè stata approvata dal Consiglio dei ministri la legge di riforma (o quasi) dei porti italiani. Lo ha annunciato il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Altero Matteoli, al termine della seduta del Consiglio dei Ministri. Per altro non essendovi alcuna opzione di spesa contenuta nel progetto legislativo, il ministero dell'Economia in questo caso si è astenuto dall'intervenire. "Con il ddl di riforma – ha detto Matteoli – si mira ad apportare un deciso e importante cambiamento all’ordinamento dei porti nella consapevolezza che i porti sono infrastrutture strategiche per l’Italia e che quindi devono avere una disciplina organizzativa e di gestione che assecondi le nuove esigenze della realtà produttiva. Mi auguro - aggiunge - che in Parlamento ci possa essere un sereno e proficuo confronto tra maggioranza ed opposizione che consenta tra l’altro di affrontare le problematiche inerenti il processo di autonomia finanziaria delle Autorità portuali non ancora ultimato, pur consapevoli delle difficoltà dovute alla congiuntura economica. Del resto - conclude - nell’economia globalizzata i porti sono la trincea più avanzata per recuperare competitività all’Italia e pertanto vanno dotati di una normativa moderna per svolgere appieno il loro insostituibile ruolo". Il ddl rafforza i poteri delle Autorità portuali conferendo nuovi compiti manageriali e razionalizzando la governance del settore. Rilevanti - ha sostenuto Matteoli - le novità in materia di dragaggio dei porti e del recupero delle aree dimesse per lo sviluppo della nautica da diporto e sulla costituzione di sistemi logistici portuali. Il ddl razionalizza, inoltre, il regime dei servizi tecnico-nautici, delle concessioni, del lavoro nei porti ed esalta il ruolo delle regioni e degli enti locali specie nei procedimenti connessi all’attività di pianificazione dell’ambito portuale.i contenuti del disegno di legge per la riforma dei porti che, quasi certamente (salvo incidenti di percorso dell’ultima ora), verrà presentato nel prossimo Consiglio dei ministri.
Ma nel disegno di legge - ribadiamo noi - non vi è cenno di autonomia finanziaria, non è contenuta nessuna misura di effettivo rilancio competitivo dei porti; si è preferito privilegiare (come i nostri lettori potranno verificare dalla lettura del ddl da giorni sul nostro sito) una dettagliata distribuzione di competenze e ruoli fra amministrazione statale e amministrazione regionale. Alle Autorità portuali sono attribuite alcune responsabilità di sistema logistico. Prioritario il ruolo alle Regioni (anche nella nomina del presidente delle Autorità portuali) e introduce una nuova classificazione dei porti, in cui spiccano i porti di interesse strategico e internazionale (con annessa Autorità portuale) e i porti di interesse regionale o interregionale (in analogia forse con i treni per i pendolari) sui quali il potere delle Regioni anche attraverso costituende Autorità regionali, è assoluto.
Il disegno di legge ridisegna anche il confine fra competenze di Autorità marittima (Capitanerie di porto) e Autorità portuale, con responsabilità piena della prima in materia di safety e security.
L’Autorità portuale allarga le sue competenze al demanio marittimo e – come detto – si occupa di sistemi logistici portuali. Ma, nonostante, che nelle legge si parli di maggiori poteri del Presidente, questa dei sistemi sembra più una dichiarazione di volontà che un elemento di concretezza. Ogni articolo (dalla fissazione delle tariffe per i servizi tecnico-nautici a una norma ad hoc sui dragaggi, alle procedure di nomina del presidente dell’Autorità portuale) sono a parole mirati a garantire una semplificazione che, nell’articolato procedurale previsto, tale non sembra.
Novità per l’utilizzo delle aree che possono essere date in occupazione e in uso a prescindere dalla concessione.
Nulla per quanto riguarda le risorse e le provviste finanziarie delle Autorità portuali che incassano solo una misera e4senzione Iva dei canoni concessori.
Art. 1
(Sostituzione dell'articolo 1 della legge 28 gennaio 1994, n . 84)
1 . L'articolo 1 della legge 28 gennaio 1994, n . 84, e successive modificazioni, è sostituito
dal seguente :
"Articolo 1
(Finalità della legge).
1 La presente legge determina i principi fondamentali in materia di porti, ai sensi
degli articoli 117 e 118 della Costituzione.
2 . Sono disciplinate in via esclusiva dalla legislazione statale la sicurezza della
navigazione, la sicurezza portuale, la sicurezza del trasporto marittimo e la sicurezza
relativa alla gestione delle emergenze.
3 . La ripartizione dei compiti e delle funzioni tra autorità marittima e autorità
portuale è improntata ai seguenti criteri e principi direttivi:
a. l'autorità marittima provvede, anche in ambito portuale, alle attività di vigilanza,
controllo e sicurezza ai sensi della normativa vigente, nonché all'adozione delle misure di
sicurezza e di prevenzione dirette a proteggere la nave e gli impianti portuali dalle
interferenze e azioni illecite; essa vigila nell'ambito dei propri poteri di controllo, anche
sull'applicazione delle ordinanze e degli atti di regolamentazione adottati dall'autorità
portuale.
b. autorità portuale svolge le funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento,
regolazione, promozione e controllo delle operazioni portuali e delle altre attività
commerciali e industriali esercitate nei porti e nelle aree demaniali marittime compresi
nella relativa circoscrizione, nonché delle altre attività disciplinate dalla presente legge.
4. Nei porti di rilevanza economica regionale e interregionale, l'autorità marittima
provvede, anche in ambito portuale, alle attività di vigilanza, controllo e sicurezza ai sensi
della normativa vigente, nonché, sentita la regione o l'ente territoriale competente al
supporto funzionale per garantire l ' ordinato svolgimento delle attività portuali . La regione
disciplina le funzioni di cui al comma 3, lettera b), nel rispetto dei principi e criteri
direttivi stabiliti dall'articolo 4, comma 4, della presente legge . A tal fine, la regione può
avvalersi delle locali autorità marittime per l'esercizio delle relative funzioni
amministrative.
5 . L'autorità portuale, nei limiti delle attribuzioni di competenza, svolge un ruolo di
coordinamento delle attività esercitate dagli enti e dagli organismi pubblici nell'ambito
dei porti e nelle aree demaniali marittime comprese nella propria circoscrizione
territoriale . Il Presidente dell'autorità portuale, ai fini dell'esercizio della funzione di
coordinamento, può convocare un'apposita conferenza di servizi con la partecipazione dei
rappresentanti delle pubbliche amministrazioni e, se del caso, dei soggetti autorizzati, dei
concessionari e dei titolari dei servizi interessati, al fine dell'esame e della risoluzione di
questioni di interesse del porto.
6 . All'interno degli ambiti portuali, le autorità portuali o, laddove non istituite, le
autorità competenti, amministrano, per quanto di competenza, le aree e i beni del demanio
marittimo nel rispetto della normativa vigente in materia.
Art. 2
(Sostituzione dell'articolo 4 della legge 28 gennaio 1994, n . 84)
1 . L'articolo 4 della legge 28 gennaio 1994, n . 84, e successive modificazioni, è sostituito
dal seguente :
"Articolo 4
(Classificazione dei porti).
1 . I porti marittimi nazionali sono ripartiti nelle seguenti categorie:
a) categoria I : porti, o specifiche aree portuali, finalizzati alla difesa militare ed alla
sicurezza dello Stato;
b) categoria I1 : porti di rilevanza economica nazionale ed internazionale;
c) categoria III : porti di rilevanza economica regionale ed interregionale.
2. Il Ministro della difesa, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, procede alla individuazione dei porti e delle specifiche
aree portuali di cui alla categoria I ; con lo stesso provvedimento, sono disciplinate le
attività nei porti di categoria I e le relative baie, rade e golfi . I porti di categoria I sono
amministrati, in via esclusiva, dallo Stato.
3 . Appartengono alla categoria II i porti costituenti nodi di interscambio essenziali per
l'esercizio delle competenze dello Stato, in relazione alle dimensioni e alla tipologia
del traffico, all'ubicazione territoriale e al ruolo strategico, nonché ai collegamenti con
le grandi reti di trasporto e di navigazione europei e transeuropei . I porti di categoria
II, individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo
economico, sono amministrati dalle autorità portuali di cui all'articolo 6, comma 1, o,
laddove non istituite, dalle autorità marittime . Nei porti ricompresi nella
circoscrizione delle autorità portuali, con decreto del Ministro della difesa, di concerto
con i Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei
trasporti, sentite l'autorità portuale e l'autorità marittima, possono essere individuate
specifiche aree finalizzate alla difesa militare, alla sicurezza dello Stato, al controllo
del traffico marittimo e alle altre esigenze del Corpo delle capitanerie di porto, nonché
delle Forze dell'ordine e dei Vigili del fuoco . Le predette aree sono amministrate, in
via esclusiva, dallo Stato . Appartengono alla categoria III tutti i restanti porti.
4. Ferme restando le competenze statali ai sensi degli articoli 117 e 118 della
Costituzione, per i porti di rilevanza economica regionale ed interregionale, le regioni
esercitano la funzione legislativa e quella regolamentare nel rispetto dei principi
fondamentali di seguito indicati:
a) esercizio, esclusivamente da parte di soggetti privati, delle attività d'impresa e
commerciali;
b) salvaguardia della salute sul luogo di lavoro;
c) tutela della concorrenza;
d) rispetto delle disposizioni comunitarie in materia;
e) rispetto della titolarità statale in materia di regime dominicale del demanio
marittimo, con riferimento agli articoli 31, 32, 33, 34 e 35 del codice della
navigazione ed alla determinazione dei canoni compatibilmente con quanto
previsto dal decreto legislativo 28 maggio 2010, n . 85;
f) obbligo di acquisizione del parere dell'autorità marittima ai fini del rilascio
dell'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle operazioni portuali, in relazione
ai profili di sicurezza portuale, della navigazione marittima e del trasporto
marittimo;
g) rispetto della titolarità statale in materia di sicurezza della navigazione marittima,
di sicurezza del trasporto marittimo e di sicurezza portuale;
h) obbligo di delimitazione dell'ambito e dell'assetto complessivo del porto, ivi
comprese le aree destinate alla produzione industriale, all'attività cantieristica ed
alle infrastrutture stradali e ferroviarie, attraverso il piano regolatore portuale, che
individua altresì le caratteristiche e la destinazione funzionale delle aree interessate.
L'obbligo non opera con riguardo ai porti aventi esclusivamente funzione turistica
e da diporto di adozione del piano regolatore portuale di cui all'articolo 5;
i) obbligo di acquisizione del parere dell'autorità marittima per l'adozione del piano
regolatore portuale, ai fini della verifica della compatibilità del piano con le
esigenze di sicurezza portuale, di sicurezza della navigazione marittima e di
sicurezza del traffico marittimo.
j) rispetto della titolarità statale in materia di disciplina dei servizi tecnico nautici e
della relativa tariffazione;
k) rispetto dei principi di cui all'articolo 18, in materia di rilascio di concessioni in
ambito.portuale;
1) facoltà di istituire sistemi portuali, anche su base interregionale.
5. Nelle more dell'entrata in vigore delle disposizioni regionali, le funzioni di cui
all'articolo 1, comma 4, sono esercitate dall'autorità marittima . Ai fini dell'esercizio
di tali funzioni, le regioni possono avvalersi delle locali autorità marittime e
disciplinare, con proprio provvedimento, il regime di avvalimento funzionale.
6. Nei porti di rilevanza economica regionale ed interregionale possono essere
individuate specifiche aree finalizzate alla difesa militare ed alla sicurezza dello Stato
con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e
dei trasporti, dell'economia e delle finanze e dell'interno, sentite la competente
regione e l'autorità marittima . Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze,
sentite la regione e l'autorità marittima, possono essere individuate specifiche aree
finalizzate al controllo del traffico marittimo ed alle esigenze del Corpo delle
Capitanerie di porto, delle Forze dell'ordine e dei Vigili del fuoco . Le aree finalizzate
alla difesa militare ed alla sicurezza dello Stato e le aree finalizzate al controllo del
traffico marittimo ed alle esigenze del Corpo delle Capitanerie di porto, delle Forze
dell'ordine e dei Vigili del fuoco, sono amministrate, in via esclusiva, dallo Stato.
7. I porti ricompresi nella circoscrizione delle autorità portuali ed i porti di rilevanza
economica regionale ed interregionale possono avere, anche congiuntamente, funzione
commerciale, di servizio passeggeri, inclusa l'attività crocieristica, industriale e
petrolifera, peschereccia e da diporto . Le funzioni di ciascun porto sono determinate
nel Piano Regolatore Portuale di cui all'articolo 5.
8. La delimitazione dell'ambito dei porti di III categoria è effettuata attraverso il
Piano Regolatore portuale di cui all'articolo 5, conformemente alla disciplina
regionale.
Art. 3
(Sostituzione dell'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)
1 L'articolo 5 della 28 gennaio 1994, n . 84, e successive modificazioni, è sostituito dal
seguente
"Articolo 5
(Piano Regolatore Portuale e relativa attuazione)
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, commi 1 e 2, in ordine ai porti di
categoria I, l'autorità portuale di cui all'articolo 6 o, laddove non istituita,
l'autorità marittima procede alla formazione del Piano Regolatore Portuale, atto di
pianificazione dell'ambito portuale, al fine di definire, sotto il profilo territoriale
e funzionale, le opere portuali e gli assetti territoriali del porto, stabilendo le
funzioni del porto, quali elencate all'articolo 4, comma 7, le caratteristiche e la
destinazione delle aree portuali, nonché delle relative infrastrutture stradali e
ferroviarie di collegamento.
2. Il Piano Regolatore Portuale è sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica
(VAS) secondo le modalità previste dal Titolo II del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e successive modifiche . Al Piano ed ai progetti di opere ed
interventi di attuazione dello stesso si applica il comma 3 ter, dell'articolo 6,
del medesimo decreto legislativo.
3. Il Piano Regolatore Portuale di ciascun porto, in coerenza con quanto previsto dal
Piano di sviluppo e potenziamento dei sistemi portuali di interesse statale, e fatte
salve le competenze dell'agenzia del demanio, è adottato dal comitato portuale o,
laddove non istituita l'autorità portuale, dall'autorità marittima e viene trasmesso
al comune o ai comuni interessati, per l'espressione dell'intesa . Il piano di
sviluppo e potenziamento dei sistemi portuali di interesse statale è approvato dal
CIPE su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche ai fini del
riparto del Fondo per le infrastrutture portuali di cui all'articolo 4, comma 6, del
decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
maggio 2010, n. 73.
4. Ove ritenuto necessario, il presidente dell'autorità portuale o, laddove non istituita
l'autorità portuale, dall'autorità marittima può convocare la conferenza
preliminare di servizi di cui all'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n . 241, e
successive modifiche e integrazioni, alla quale sono chiamati a partecipare tutti i
soggetti pubblici interessati . La Conferenza assume le proprie determinazioni
entro 30 giorni dalla convocazione.
5. L'intesa si intende raggiunta qualora il comune o i comuni interessati non
comunichino all'autorità portuale, o, laddove non istituita, all'autorità marittima
un motivato diniego entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta.
6. Qualora non si raggiunga l'intesa, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
convoca, su proposta dell'autorità portuale o, laddove non istituita, dell'autorità
marittima, una conferenza di servizi tra tutti i soggetti pubblici interessati e
l'autorità portuale o, laddove non istituita, l'autorità marittima . La conferenza di
cui all'articolo 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n . 241, assume, a
maggioranza, e comunque previo assenso del comune o dei comuni interessati,
le determinazioni in ordine al Piano Regolatore Portuale entro sessanta giorni
dalla sua convocazione.
7. Dell'adozione del Piano Regolatore Portuale e dell'intesa è data pubblicità
mediante avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, nonché sul Bollettino Ufficiale Regionale. Gli interessati possono far
pervenire all'autorità portuale le loro osservazioni entro trenta giorni dalla
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. L'autorità
portuale, o, laddove non istituita, l'autorità marittima entro i successivi trenta
giorni, può formulare controdeduzioni alle osservazioni, che vengono depositate
presso la sede dell'autorità portuale e presso la regione.
8. La Regione, entro i successivi sessanta giorni, approva il Piano Regolatore
Portuale . Il provvedimento di approvazione del Piano Regolatore Portuale viene
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul Bollettino
Ufficiale Regionale . Gli effetti dell'approvazione del Piano Regolatore
Portuale sugli strumenti urbanistici sono regolati dalle normative regionali in
materia di governo del territorio.
9. Le varianti sostanziali al Piano Regolatore Portuale, come sopra approvato,
seguono il medesimo procedimento previsto per l'adozione del Piano Regolatore
Portuale. Alle varianti al Piano Regolatore Portuale approvato secondo la
disciplina previgente, si applica il procedimento di cui al presente articolo.
10. Nei porti di categoria I e II, l'esecuzione delle opere da parte dei soggetti
pubblici competenti è autorizzata, sotto tutti i profili rilevanti, mediante
procedimento ai sensi dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n .616, previo parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.
La valutazione di impatto ambientale, ove necessaria, è effettuata secondo le
modalità previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n . 152 e successive
modificazioni ed integrazioni.
11.Fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di procedimenti di
autorizzazione di impianti ed infrastrutture energetiche, nonché di opere ad essi
connesse, l'esecuzione delle opere da parte di privati è autorizzata, sotto tutti i
profili rilevanti, in esito ad apposita conferenza di servizi convocata dall'autorità
portuale o, laddove non istituita, dall'autorità marittima ai sensi dell'articolo 14
della legge n . 241 del 1990 e successive modifiche ed integrazioni, a cui sono
chiamate a partecipare tutte le amministrazioni competenti, le quali esprimono in
tale ambito le determinazioni di rispettiva competenza .".
12. Per i porti di categoria III, la regione disciplina il procedimento di adozione
del Piano Regolatore Portuale, garantendo la partecipazione delle province e
dei comuni interessati .
Art. 4
(Inserimento dell'articolo 5-bis nella legge 28 gennaio 1994, n. 84)
1 Dopo l'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n . 84, è inserito il seguente:
"Articolo 5-bis
(Disposizioni in materia di dragaggio)
1. Nei siti oggetto di interventi di bonifica di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo
252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n . 152 e successive modificazioni, le
operazioni di dragaggio possono essere svolte anche contestualmente alla
predisposizione del progetto relativo alle attività di bonifica . Al fine di evitare che
tali operazioni possano pregiudicare la futura bonifica del sito, il progetto di
dragaggio, basato su tecniche idonee ad evitare dispersione del materiale, ivi
compreso l'eventuale progetto relativo alle casse di colmata, vasche di raccolta o
strutture di contenimento di cui al comma 3, è presentato dall'autorità portuale o,
laddove non istituita, dall'ente competente ovvero dal concessionario dell'area
demaniale al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare . Il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti approva il progetto entro trenta giorni sotto il profilo
tecnico-economico e trasmette il relativo provvedimento al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'approvazione definitiva.
Il decreto di approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare deve intervenire, previo parere della Commissione di cui all'art . 8 del
decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 sull'assoggettabilità o meno del progetto
alla valutazione di impatto ambientale, entro trenta giorni dalla suddetta
trasmissione . Il decreto di autorizzazione produce gli effetti previsti dai commi 6 e
7 del citato articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n . 152 e, allo stesso,
deve essere garantita idonea forma di pubblicità.
2. I materiali derivanti dalle attività di dragaggio possono essere immessi o refluiti in
mare nel rispetto dell'articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n . 152.
Restano salve le eventuali competenze della regione territorialmente interessata . I
materiali di dragaggio possono essere utilizzati anche per il ripascimento degli
arenili e per formare terreni costieri su autorizzazione della regione
territorialmente competente . I materiali derivanti dalle attività di dragaggio di cui
al comma 1, o da attività di dragaggio da realizzare nell'ambito di procedimenti di
bonifica di cui all'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e
successive modificazioni ed integrazioni, che presentino all'origine o a seguito di
trattamenti livelli di inquinamento non superiori a quelli stabiliti, in funzione della
destinazione d'uso, nella Colonna A e B della Tabella 1 dell'Allegato 5 della
Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n . 152 e successive modificazioni
ed integrazioni e risultino conformi al test di cessione da compiersi con il metodo
ed in base ai parametri di cui all'articolo 9 del decreto del Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare del 5 febbraio 1998, pubblicato nel
supplemento ordinario n .72 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del
16 aprile 1998, n.88, e successive modificazioni, possono essere impiegati a terra,
secondo le modalità previste dal decreto interministeriale di cui al successivo
comma 6. Considerata la natura dei materiali di dragaggio, derivanti da
ambiente marino, ai fini del test di cessione di cui all'articolo 9 del citato
decreto ministeriale del 5 febbraio 1998, non sono considerati i parametri
cloruri e solfati . La destinazione a recupero dei materiali anzidetti dovrà essere
indicata nel progetto di dragaggio di cui al comma 1 o in quello di bonifica di cui
all'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive
modificazioni ed integrazioni . Il decreto di approvazione dei progetti autorizza la
realizzazione degli impianti di trattamento e fissa le condizioni di impiego, i
quantitativi e le percentuali di sostituzione in luogo dei corrispondenti materiali
naturali e costituisce autorizzazione al recupero.
3. I materiali derivanti dalle attività di dragaggio di cui al comma 1, o da attività di
dragaggio da realizzare nell'ambito di procedimenti di bonifica di cui all'articolo
252 del decreto legislativo n . 152 del 2006, ovvero ogni loro singola frazione
ottenuta a seguito di separazione granulometrica o ad altri trattamenti finalizzati a
minimizzare i quantitativi da smaltire inclusa l'ottimizzazione dello stadio di
disidratazione, se non pericolosi all'origine o a seguito di trattamenti finalizzati
esclusivamente alla rimozione degli inquinanti, ad esclusione quindi dei processi
finalizzati all'immobilizzazione degli inquinanti stessi, come quelli di
solidificazione/stabilizzazione, possono essere refluiti, su autorizzazione della
regione territorialmente competente, ovvero con le modalità di cui all'articolo 2,
comma 3, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare del 7 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 4 dicembre 2008, n . 284 e fatte salve le disposizioni in materia tutela
di immobili ed aree di notevole interesse pubblico di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, all'interno di casse di colmata, di vasche di raccolta, o
comunque di strutture di contenimento poste in ambito costiero, il cui progetto è
approvato ai sensi del comma 1 del presente articolo . Le stesse strutture devono
presentare un sistema di impermeabilizzazione naturale o completato
artificialmente al perimetro e sul fondo, in grado di assicurare requisiti di
permeabilità almeno equivalenti quelli di uno strato di materiale naturale dello
spessore di cento centimetri con coefficiente di permeabilità pari a 1,0 x 10-9 m/s.
Nel caso di opere il cui progetto abbia concluso l'iter approvativi alla data di
entrata in vigore della presente legge, tali requisiti sono certificati dalle
amministrazioni titolari delle opere medesimo . Nel caso in cui al termine delle
attività di refluimento, i materiali di cui sopra presentino livelli di inquinamento
superiori ai valori limite di cui alla tabella I, allegato 5, parte quarta, titolo V, del
decreto legislativo n . 152 del 2006 deve essere attivata la procedura di bonifica
dell'ara derivante dall'attività di colmata in relazione alla destinazione d'uso . E'
fatta salva l'applicazione delle norme vigenti in materia di autorizzazione
paesaggistica . Nel caso di permanenza in sito di concentrazioni residue degli
inquinanti eccedenti i predetti valori limite, devono essere adottate misure di
sicurezza che garantiscono comunque la tutela della salute e dell'ambiente.
L'accettabilità delle concentrazioni residue degli inquinanti eccedenti i valori
limite deve essere accertata attraverso una metodologia di analisi di rischio
con procedura diretta a livello internazionale, che assicuri per la parte di
interesse il soddisfacimento dei "Criteri metodologici per l'applicazione
dell'analisi di rischio sanitaria ai siti contaminati" elaborati dall'Agenzia per
la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, dall'Istituto superiore di
sanità e dalle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente . I principali
criteri di riferimento per la conduzione dell'analisi di rischio sono riportati
nell'allegato B del decreto ministeriale 7 novembre 2008 . Per la valutazione
dell'accettabilità delle concentrazioni residue degli inquinanti si tiene conto
del contenuto dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del commal.
4. I materiali di cui al comma 3 anche destinati ad essere refluiti all'interno di
strutture di contenimento nell'ambito di porti nazionali diversi da quello di
provenienza devono essere accompagnati da un documento contenente le
indicazioni di cui all'articolo 193, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni . Le caratteristiche di idoneità
delle navi e dei galleggianti all'uopo impiegati sono quelle previste dalle norme
nazionali e internazionali in materia di trasporto marittimo e garantiscono
l'idoneità dell'impresa. Le Autorità Marittime competenti per provenienza e
destinazione dei materiali concordano un sistema di controllo idoneo a garantire
una costante vigilanza durante il trasporto dei materiali.
5. L'idoneità del materiale dragato ad essere gestito secondo quanto previsto ai
commi 2 e 3 viene verificata mediante apposite analisi da effettuare nel sito prima
del dragaggio sulla base di metodologie e criteri stabiliti dal citato decreto del
Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 7 novembre
2008. Le modifiche al decreto di cui al periodo precedente sono apportate con
decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare . In caso
di realizzazione, nell'ambito dell'intervento di dragaggio, di strutture adibite a
deposito temporaneo di materiali derivanti dalle attività di dragaggio nonché dalle
operazioni di bonifica, prima della loro messa a dimora definitiva, il termine
massimo di deposito è fissato in trenta mesi senza limitazione di quantitativi,
assicurando il non trasferimento degli inquinanti agli ambienti circostanti . Sono
fatte salve le disposizioni adottate per la salvaguardia della laguna di Venezia . Si
applicano le previsioni della vigente normativa ambientale nell'eventualità di una
diversa destinazione e gestione a terra dei materiali derivanti dall'attività di
dragaggio.
6. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adotta, con proprio decreto, le norme
tecniche applicabili alle operazioni di dragaggio e di recupero dei relativi
materiali.
7. Nel caso in cui non trovino applicazione i commi da 1 a 3 e sia necessaria la
preventiva bonifica dei fondali, al procedimento di cui all'articolo 5, comma 12,
partecipa un rappresentante del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e
del mare, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
8. I progetti di scavo dei fondali delle aree portuali sono approvati con le modalità di
cui all'articolo 5, comma 12.
9. Per tutti i porti non compresi nei siti di bonifica di interesse nazionale, resta
di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare l'autorizzazione dello scarico in mare aperto dei materiali dragati,
mentre provvede la regione competente per l'approvazione dei progetti
relativi alla movimentazione dei sedimenti per i ripascimenti lungo il litorale,
con versamento anche nel tratto di spiaggia sommersa attiva, e per la
realizzazione di casse di colmata nei porti in attuazione del piano regolatore
portuale e/o lungo il litorale per la ricostruzione della fascia costiera . In sede
di progettazione saranno adottate le modalità più idonee e rispondenti al tipo
di intervento per individuare le caratteristiche effettive del materiale in senso
chimico, fisico e microbiologico, in modo da verificare la compatibilità dei
sedimenti con la destinazione finale . Nei casi in cui è possibile effettuare
riscontri e controlli diretti sul materiale effettivamente movimentato e/o
depositato in aree di stoccaggio temporaneo, la caratterizzazione preventiva
può essere effettuata in fase progettuale con modalità più agili sulla base di
riscontri oggettivi diretti e/o indiretti. Procedure semplificate potranno essere
attivate per i materiali sabbiosi depositati all'imboccatura dei porti e di
evidente provenienza marina dimostrabile anche attraverso monitoraggio
batimetrico . Per i materiali derivanti dalle attività di dragaggio destinate
all'effettivo utilizzo al di fuori dalla fascia costiera sono esclusi dall'ambito di
applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto materie prime secondarie
ai sensi del comma 12 dell'articolo 181 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152 nel caso in cui siano utilizzati, senza trasformazioni preliminari, secondo
le modalità previste nel progetto di dragaggio approvato dall'autorità
amministrativa competente. Considerata la natura dei materiali di
dragaggio, derivanti da ambiente marino, ai fini del test di cessione, di cui
all'articolo 9 del citato decreto ministeriale del 5 febbraio 1998, non sono
considerati i parametri cloruri e solfati.
Art. 5
(Inserimento dell'articolo 5-ter nella legge 28 gennaio 1994, n . 84 sul recupero di
aree per lo sviluppo della nautica da diporto ; riconversione e riqualificazione di
aree portuali)
1 . Dopo l'articolo 5-bis della legge n. 84 del 1994 e successive modificazioni, è
inserito il seguente .
"Articolo 5-ter
(Disposizioni sul recupero di aree per lo sviluppo della nautica da diporto e sulla
riconversione e riqualificazione di aree portuali)
1. Il Piano Regolatore Portuale, laddove esistano strutture od ambiti idonei, allo stato
sottoutilizzati o non diversamente utilizzabili per funzioni portuali di preminente
interesse pubblico, valuta la possibile finalizzazione delle predette strutture ed
ambiti ad approdi turistici come definiti dall'articolo 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509.
2. Con riguardo ai Piani Regolatori Portuali vigenti, le autorità portuali, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, avviano il
procedimento per valutare la sussistenza dei presupposti per la localizzazione di
approdi turistici d'intesa con la regione e il comune o i comuni interessati e
concludono il procedimento entro i successivi sei mesi.
3. La realizzazione delle strutture di interesse turistico-ricreativo dedicate alla
nautica da diporto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto del
Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n . 509, ivi compresi i pontili
galleggianti a carattere stagionale, pur se ricorrente, mediante impianti di
ancoraggio con corpi morti e catenarie, collegamento con la terra ferma ed
apprestamento di servizi complementari, per la quale sia stata assentita, nel
rispetto della disciplina paesaggistica, ambientale e doganale, concessione
demaniale marittima, anche provvisoria, non necessita di alcun ulteriore titolo
abilitativo edilizio e demaniale.
4. Nel caso in cui il piano regolatore portuale preveda la destinazione di parte delle
aree appartenenti al demanio marittimo portuale ad uso generale, anche mediante
interventi di riqualificazione, riadattamento, realizzazione di spazi e
localizzazione di attività a servizio della collettività, l'autorità portuale può
rilasciare atti di concessione dei beni demaniali di durata fino ad un massimo di
cinquanta anni per l'utilizzo delle predette aree.
1Art. 6
(Modifica dell'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n . 84)
1 . L'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, è
sostituito dal seguente :
"Articolo 6
(Autorità portuale).
1 . I porti di Ancona, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Civitavecchia, Genova, La Spezia,
Livorno, Manfredonia, Marina di Carrara, Messina, Gioia Tauro, Napoli, Palermo,
Ravenna, Savona, Taranto, Trapani, Trieste, Venezia, Salerno, Augusta, Olbia-Golfo
Aranci e Piombino sono amministrati dalla autorità portuale, che svolge i seguenti
compiti in conformità agli obiettivi di cui all'articolo 1
a) indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e
controllo delle operazioni portuali di cui all'articolo 16, comma 1, e delle altre attività
commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali, con
poteri di regolamentazione e di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto
a rischi di incidenti connessi a tali attività ed alle condizioni di igiene sul lavoro in
attuazione dell'articolo 24;
b) manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale,
ivi compresa quella per il mantenimento dei fondali;
c) affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli
utenti portuali di servizi di interesse generale, non coincidenti né strettamente
connessi alle operazioni portuali di cui all'articolo 16, comma 1, individuati con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
d) amministrazione in via esclusiva delle aree e dei beni del demanio marittimo
ricompresi nella propria circoscrizione.
2 . Ferma restando l'applicazione, in ambito portuale, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, alla gestione integrata dei rifiuti e del servizio idrico integrato, le
autorità di cui al presente articolo esercitano i compiti, rispettivamente, già attribuiti
dal predetto decreto alle autorità d'ambito ottimali.
3 . L'autorità portuale, in relazione alla funzioni di regolamentazione e di
amministrazione dell'attività portuale, è ente pubblico non economico di rilevanza
nazionale e la sua-gestione patrimoniale e finanziaria è disciplinata da un regolamento
di contabilità approvato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze.
4. Il rendiconto della gestione finanziaria dell'autorità portuale è soggetto al controllo
della Corte dei conti.
5 . L'esercizio delle attività di cui al comma 1, lettere b) e c), è affidato in concessione
dall'autorità portuale, mediante procedura di evidenza pubblica.
6. Le autorità portuali non possono svolgere, né direttamente né tramite società
partecipate, operazioni portuali ed attività ad esse strettamente connesse . Le autorità
portuali possono costituire ovvero partecipare a società esercenti attività accessorie o
strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alle autorità medesime, anche ai
fini della promozione e dello sviluppo dell'intermodalità, della logistica e delle reti
trasportistiche.
7. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la regione e gli enti locali interessati, sono
individuati i limiti della circoscrizione territoriale di ciascuna autorità portuale.
8 . Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, anche su iniziativa della regione d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari da esprimere entro trenta giorni dalla data di assegnazione,
possono essere istituite ulteriori autorità portuali sulla base della sussistenza di
almeno uno dei seguenti requisiti:
a) raggiungimento, riferito al porto o ad un sistema di porti, di almeno uno dei
seguenti volumi di traffico medio annuo nell'ultimo quinquennio:
al) tre milioni di tonnellate di merci solide;
a2) venti milioni di tonnellate di rinfuse liquide;
a3) trecentomila twenty feet equivalent unit (TEU);
a4) un milione di passeggeri, con esclusione del traffico marittimo locale;
b) presenza di collegamenti alle reti ed ai corridoi transeuropei di trasporto, nonché
di connessioni logistiche destinate all'intermodalità;
9. Nei casi in cui la giurisdizione dell'autorità portuali comprende più scali, nell'esercizio
delle funzioni di gestione nei porti decentrati l'autorità portuale può avvalersi della
locale autorità marittima sulla base di un protocollo di intesa.
10. Ai fini del raggiungimento dei requisiti di cui al comma 8, sono consentiti
l'ampliamento della circoscrizione anche a porti di interésse regionale ed
interregionale o la fusione tra le autorità portuali medesime, con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la regione interessata,
garantendo la partecipazione degli enti locali interessati ai sensi della legge del 7
agosto 1990, n. 241.
11. E fatta salva la disciplina vigente per i punti franchi compresi nella zona del porto
franco di Trieste, nonché quella vigente per i punti franchi esistenti in altri ambiti
portuali . Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'
economia e delle finanze, sentita l'autorità portuale territorialmente competente, con
proprio decreto, stabilisce l'organizzazione amministrativa per la gestione di detti
punti.
Art. 7
(Modifiche all'articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n . 84)
1 . L'articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n . 84 è sostituito dal seguente:
"Articolo 8
(Presidente dell'Autorità portuale)
1. Il Presidente dell'Autorità portuale ha la rappresentanza legale dell'ente . Al
Presidente sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione,
salvo quelli riservati agli altri organi dell'Autorità portuale ai sensi degli articoli
seguenti . In caso di necessità e urgenza, il Presidente può adottare atti di
competenza del comitato portuale da sottoporre a ratifica del comitato medesimo
nella prima seduta dello stesso e, comunque, entro 15 giorni, a pena di decadenza.
Il Presidente dell'Autorità portuale può delegare, con provvedimento scritto,
l'adozione di atti di ordinaria amministrazione al segretario generale ed ai dirigenti
dell'ente.
2. In particolare, il Presidente dell'Autorità portuale, ferma restando la competenza
del comitato portuale per le concessioni ultraquadriennali, amministra in via
esclusiva le aree e i beni del demanio marittimo e portuale compresi nella
circoscrizione dell'Autorità portuale, fatta salva l'acquisizione, in sede di apposita
conferenza di servizi, di nulla osta, pareri, autorizzazioni di altri enti e/o
amministrazioni, per i soli aspetti di competenza di detti enti e/o amministrazioni.
Provvede, altresì, con le medesime modalità e condizioni, al rilascio di ogni
autorizzazione o concessione per l'esercizio di attività all'interno dei porti, fatto
salvo quanto specificamente previsto per i servizi tecnico-nautici di cui all'articolo
14 della presente legge.
3. Il Presidente esercita le competenze attribuite all'Autorità portuale dagli articoli 16
e 18 e rilascia le autorizzazioni e le concessioni di cui ai medesimi articoli senza
previa delibera del comitato portuale, quando queste abbiano durata non superiore
a quattro anni.
4. Il Presidente dell'Autorità portuale è nominato dal Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti tra esperti di massima e comprovata qualificazione professionale nel
settore oggetto della presente legge . Il Presidente della Giunta regionale
territorialmente competente, dando conto dell'avvenuta concertazione con i
comuni, le province e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
territorialmente competenti, propone al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
il nominativo prescelto . L'intesa si intende raggiunta qualora, entro il termine di
quarantacinque giorni dalla ricezione della proposta, non venga formulato da
parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti un diniego espresso e
motivato.
5. Nel caso di mancato raggiungimento dell'intesa di cui al comma 4, il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti indica un diverso nominativo scelto tra esperti di
massima e comprovata qualificazione professionale nel settore oggetto della
presente legge . Qualora, anche in questo caso, non dovesse essere raggiunta
l'intesa entro quarantacinque giorni dalla ricezione della proposta da parte del
Presidente della Giunta regionale territorialmente competente, il potere di nomina
è devoluto al Presidente del Consiglio dei ministri, il quale provvede, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, una volta acquisita l'intesa di cui
all'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n . 131 . Nel caso di mancato
raggiungimento dell'intesa con la Conferenza Unificata, il procedimento si
riavvia ai sensi del comma 4 e del presente comma, ma i relativi termini sono
ridotti a trenta giorni ; è comunque esclusa l'applicazione dei commi 3 e 4dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n . 281.
6. La procedura di cui ai commi 4 e 5 ha inizio sei mesi prima della scadenza del
mandato del presidente uscente.
7. Il Presidente dell'Autorità portuale rimane in carica per quattro anni e può ricoprire
non più di due mandati, anche consecutivi, presso la medesima Autorità portuale.
8. Fatte salve le incompatibilità sancite da leggi speciali, il mandato di Presidente
dell'Autorità portuale è incompatibile con gli incarichi delle assemblee elettive e
di governo, anche territoriale ."
Art. 8.
(Modifiche all'articolo 9 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)
1 . Al comma 1 la lettera c) sostituita dalla seguente : "c) dal Direttore dell'Ufficio
delle dogane competente per territorio".
2 . Al comma 1 dopo la lettera 1 bis è aggiunta la seguente : "l-ter) da un
rappresentante del Ministero della difesa nei porti di cui all'articolo 4, comma 1,
lettera a), e nei porti di cui all'art . 4, comma 1, lettera b) nei quali sono individuate
specifiche aree finalizzate alla difesa militare e alla sicurezza dello Stato".
3 . Il comma 3 è sostituito dal seguente : "3 . E' di competenza del comitato portuale :
a. l'approvazione del bilancio preventivo, delle sue variazioni e del rendiconto
generale;
b. l'adozione del Piano Regolatore Portuale d'intesa con i comuni competenti;
c. l'approvazione del piano operativo triennale e le revisioni annuali;
d. approvare la costituzione ovvero la partecipazione dell'autorità portuale alle
società di cui all'articolo 6, comma 6;
e. la deliberazione di rilascio delle concessioni demaniali marittime e delle
autorizzazioni all'esercizio di imprese portuali ai sensi degli articoli 16 e 18 per
la durata superiore a quattro anni;
f. l'approvazione degli indirizzi generali in materia di rilascio delle concessioni e
delle autorizzazioni e dei relativi canoni .".
4 . Dopo il comma 3 è inserito il seguente comma 3-bis : "I componenti del Comitato
portuale non possono ricoprire più di due mandati consecutivi presso la medesima
Autorità portuale" .
Art. 9.
(Sostituzione dell'articolo 11 della legge 28 gennaio 1994, n . 84)
1 . L'articolo 11 della legge 28 gennaio 1994, n . 84 e successive modificazioni è sostituito
dal seguente:
"Articolo 11
(Collegio dei revisori dei conti).
1 . Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi ed uno
supplente nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dei
quali un membro effettivo, con funzioni di presidente, è designato dal Ministro
dell'economia e delle finanze, tra i funzionari del medesimo Ministero ed i
rimanenti componenti scelti nell'ambito dei soggetti iscritti nel registro dei
revisori contabili o che abbiano svolto tale funzione per almeno un quadriennio.
Il collegio dei revisori dei conti dura in carica quattro anni.
3. Il collegio dei revisori dei conti:
a) provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei
libri e delle scritture contabili ed effettua trimestralmente le verifiche di cassa;
b) redige una relazione sul rendiconto generale e riferisce periodicamente al
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
c) assiste alle riunioni del comitato portuale con almeno uno dei suoi
membri" .
Art. 10
(Inserimento dell'articolo 11-bis nella legge 28 gennaio 1994, n . 84 sui sistemi
logistico portuali)
1 . Dopo l'articolo 11 della legge 28 gennaio 1994, n . 84 è inserito il seguente:
"Art. 11-bis
(Sistemi logistico portuali)
1. Le autorità portuali, d'intesa con le regioni, le province ed i comuni interessati,
possono costituire sistemi logistico portuali per il coordinamento delle attività di più
porti e retroporti appartenenti ad un medesimo bacino geografico od al servizio di uno
stesso corridoio transeuropeo.
2. Tali sistemi intervengono sugli aspetti di carattere generale di seguito definiti:
a) d'intesa con i gestori delle infrastrutture ferroviarie, sull'utilizzo delle reti
ferroviarie di alimentazione ed integrazione del sistema logistico portuale;
b) sulla promozione del traffico ferroviario "navetta" di collegamento tra porti e
retroporti, che si può estendere anche alla manovra interna ai porti del sistema e che
va regolata mediante bandi europei;
c) sul coordinamento dei nuovi piani regolatori portuali e comunali;
d) sulla promozione delle infrastrutture di collegamento, avendo riguardo sia ai grandi
corridoi individuati in sede comunitaria che alle connessioni con i terminali portuali e
retroportuali."
Art. 11
(Sostituzione dell'articolo 12 della legge 28 gennaio 1994 n . 84)
1 . L'articolo 12 della legge 28 gennaio 1994, n . 84 e successive modificazioni, è
sostituito dal seguente :
"Articolo 12
(Vigilanza sull 'autorità portuale).
1. L'autorità portuale è sottoposta alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
2. Le delibere relative al bilancio di previsione, alle eventuali note di variazione ed al
rendiconto generale sono soggette all'approvazione del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le
procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n . 439.
3. Le delibere relative alla determinazione della pianta organica dell'autorità portuale,
nonché quelle di approvazione dei regolamenti di cui all'articolo 18, comma 9, della
presente legge sono approvate dai Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti,
dell'economia e delle finanze e della pubblica amministrazione e innovazione ."
Art. 12
(Modifica dell'articolo 13 della legge 28 gennaio 1994, n . 84)
(Risorse finanziarie delle autorità portuali)
1 . Al comma 1 dell'articolo 13 della legge 28 gennaio 1994, n . 84, la lettera b) è
abrogata;
al comma 1 dell'articolo 13 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, la lettera c) è sostituita
dalla seguente : "c) dal gettito della tassa di ancoraggio e della tassa portuale sulle
merci imbarcate e sbarcate di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
maggio 2009, n . 107, nonché di cui all'articolo 5, commi da 7-undecies a 7-terdecies,
del decreto-legge 30 dicembre 2009, n . 194, convertito, con modificazioni, dalla legge
26 febbraio 2010, n . 25, salvo quanto previsto all'articolo 28, comma 6".
Art. 13
(Modifica dell'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n . 84)
(Competenze dell'autorità marittima)
1 Al comma 1 dell'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n . 84 è aggiunto, in fine,
il seguente periodo•"nonché, fermo restando quanto previsto dall'art . 6 lettera a), il
controllo e la regolamentazione tecnica delle attività esercitate nei porti e a bordo
delle navi connessi con la sicurezza degli ambiti portuali ed a bordo delle navi ."
2. Al comma 1-bis dell'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n . 84, e successive
modificazioni, i periodi successivi al primo sono sostituiti dai seguenti :
"Fatta salva, fino a disposizione contraria, la validità dei vigenti provvedimenti
definitivi emanati al riguardo, l'obbligatorietà dei suddetti servizi è stabilita, su
proposta della autorità marittima, sentita l'autorità portuale, ove istituita, con
provvedimento del Ministero del infrastrutture e dei trasporti che ne fissa i limiti,
sentite le rappresentanze nazionali unitarie dei soggetti erogatori dei servizi e degli
utenti degli stessi . In caso di necessità e di urgenza l'autorità marittima, previa
informazione all'autorità portuale ove istituita, può rendere temporaneamente
obbligatorio l'impiego dei suddetti servizi per un periodo non superiore a 30 giorni,
prorogabili una sola volta. Nei porti ricompresi nella circoscrizione territoriale di
una autorità portuale, la disciplina e l'organizzazione dei servizi tecnico-nautici di
cui al presente comma sono stabilite dall'autorità marittima sentita l'autorità
portuale, nonché sentite le rappresentanze unitarie dei soggetti erogatori dei servizi
e degli utenti degli stessi . In difetto provvede il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti. I criteri ed i meccanismi di formazione delle tariffe dei servizi di
pilotaggio, di rimorchio, di ormeggio e battellaggio, di cui al Regolamento per
l'esecuzione del Codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 15 febbraio 1952, n . 328, sono stabiliti dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti sulla base di una istruttoria condotta dallo stesso
Ministero congiuntamente al Comando generale del Corpo delle capitanerie di
porto, alle rappresentanze nazionali unitarie dei soggetti erogatori dei servizi e degli
utenti degli stessi, nonché all'Associazione porti italiani".
3. Il comma 1-ter dell'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive
modificazioni, è sostituto dai seguenti :
"1-ter Le tariffe dei servizi tecnico nautici di cui al comma 1-bis relative ai singoli
porti, sono stabilite, in ottemperanza ai criteri e meccanismi di cui al medesimo
comma 1-bis, attraverso un'istruttoria condotta in sede ministeriale alla quale
partecipano l'autorità marittima e l'autorità portuale, ove istituita, che possono
essere anche rappresentate o assistite rispettivamente dal Comando Generale del
Corpo delle Capitanerie di Porto e dalla Associazione Porti Italiani, nonché, in veste
consultiva, le rappresentanze unitarie nazionali degli erogatori dei servizi e degli
utenti degli stessi . La predetta istruttoria ministeriale termina con la conseguente
proposta di variazione tariffaria avanzata dall'autorità marittima sentita l'autorità
portuale, laddove istituita, e sottoposta all'approvazione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti. In caso di mancata approvazione ministeriale, il
provvedimento tariffario definitivo viene emanato dall'autorità marittima su
disposizioni impartite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti".
1-quater Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad emanare un
regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n . 400,
volto ad individuare, per i porti ove già esiste il servizio di rimorchio, i parametri
operativi e gestionali in presenza dei quali, ferma restando l'unicità e l'inscindibilità
del servizio di rimorchio disciplinato dalla stessa concessione, sarà possibile
introdurre una tariffa di prontezza operativa . Detti parametri dovranno indicare
quando l'insufficienza del fatturato, comprensivo di eventuali altri ricavi di natura
ricorrente, continuativa e non occasionale, dovrà essere considerata notevole e
strutturale e quando debba considerarsi particolarmente elevato il divario tra il
numero delle navi che si avvalgono del servizio di rimorchio e quelle che non se ne
avvalgono . Nei porti in cui si riscontrano tali parametri, l'autorità marittima, qualora
ritenga indispensabile un presidio di rimorchio, di intesa con l'autorità portuale, ove
istituita, e sentite le rappresentanze nazionali unitarie dei soggetti erogatori del
servizio e degli utenti dello stesso, può introdurre, attraverso l'apertura di una
istruttoria a livello ministeriale come disciplinata al comma 1-ter, una apposita
tariffa di prontezza operativa per le navi che scalano il porto . Il gettito complessivo
di detta tariffa dovrà essere tale da integrare il fatturato derivante dal servizio di
rimorchio, comprensivo di eventuali altri ricavi di natura ricorrente, continuativa e
non occasionale, in modo da consentire il raggiungimento dell'equilibrio gestionale
derivante dall'applicazione dei criteri e meccanismi tariffari di cui al comma 1-bis
del presente articolo.
1-quinquies . Ai fini della prestazione dei servizi tecnico nautici di cui al comma 1-
bis per porti o per altri luoghi d'approdo o di transito delle navi, si intendono le
strutture di ormeggio presso le quali si svolgono operazioni di imbarco o sbarco di
merci e passeggeri come banchine, moli, pontili, piattaforme, boe, torri, navi o
galleggianti di stoccaggio temporaneo e punti di attracco, in qualsiasi modo
realizzate anche nell'ambito di specchi acquei esterni alle difese foranee.
Art. 14
(Modifica dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n . 84)
(Disciplina della fornitura del lavoro portuale temporaneo)
1 . All'articolo 17, comma 15, della legge 28 gennaio 1994, n . 84 e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole : "per l'anno 2008" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2010, 2011 e
2012"
b) le parole da "e per i lavoratori delle società derivate" fino alle parole : "lettera b)",
sono soppresse;
c) al primo periodo dopo le parole "è riconosciuta" sono aggiunte le parole "nel limite
massimo complessivo di spesa di 15 milioni di euro per ciascuno dei predetti anni";
2. L'onere derivante dall'attuazione del comma 1, è posto a carico delle risorse del Fondo
sociale per l'occupazione e formazione di cui all'art . 18 del decreto-legge 29
novembre 2008, n . 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.
2, derivanti anche dalla delibera CIPE del 6 marzo 2009.
3 . L'articolo 2, comma 137, della legge 23 dicembre 2009, n . 191, è abrogato.
Art. 15
(Sostituzione dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n . 84)
1 . L'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n . 84, e successive modificazioni, è
sostituito dal seguente :
"Articolo 18
(Concessione di aree e banchine)
1. L'autorità portuale o, laddove non istituita, l'autorità marittima, o, nei porti di
categoria III, la regione o l'ente territoriale competente, compatibilmente con la
necessità di riservare nell'ambito portuale spazi operativi per lo svolgimento delle
operazioni portuali da parte di imprese non concessionarie, può concedere alle
imprese di cui all'articolo 16, comma 3, l'occupazione e l'uso, anche esclusivo, di
aree demaniali e banchine, fatta salva l'utilizzazione degli immobili da parte di
amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di funzioni attinenti ad attività
marittime e portuali.
2. E' altresì sottoposta a concessione da parte dell' autorità portuale o, laddove non
istituita, l'autorità marittima o, rei porti di categoria III, la regione o l'ente
territoriale competente, la realizzazione e la gestione di opere attinenti ad attività
marittime e portuali collocate a mare, nell'ambito degli specchi acquei esterni alle
difese foranee, anch'essi da considerarsi a tal fine ambito portuale, purché interessati
dal traffico portuale e dalla prestazione dei servizi portuali, anche per la realizzazione
di impianti destinati ad operazioni di imbarco e sbarco rispondenti alle funzioni
proprie dello scalo marittimo.
3. Ai fini della determinazione della durata delle concessioni, l'autorità portuale o,
laddove non istituita, l'autorità marittima, o, nei porti di categoria III, la regione o
l'ente territoriale competente, considera anche il programma di investimenti del
concessionario volti a valorizzare la qualità dei servizi da rendere all'utenza ovvero
ad assumere a proprio esclusivo carico la realizzazione di opere portuali.
4. L'atto di concessione contiene il termine, almeno biennale, per la verifica della
sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi e delle altre condizioni che hanno
determinato il rilascio del titolo, compresa la rispondenza dell'effettivo sviluppo e
della qualità del servizio reso all'utenza alle previsioni dei piani di investimento di cui
all'atto di concessione . Il medesimo atto di concessione contiene, altresì, le modalità
di definizione ed approvazione degli eventuali programmi d'investimento del
concessionario nella realizzazione di opere portuali, le sanzioni e le altre specifiche
cause di decadenza o revoca della concessione, diverse da quelle generali previste
dalle pertinenti norme del codice della navigazione.
5. L'atto di concessione è adottato all'esito di selezione effettuata tramite procedura di
evidenza pubblica, nel rispetto dei principi comunitari di trasparenza, imparzialità,
proporzionalità, efficienza e parità di trattamento, previe idonee forme di pubblicità.
6. Le disposizioni di cui al precedente comma 5 non si applicano agli spazi interclusi
entro aree concesse ad un unico soggetto o ad esse attigue, le quali, a giudizio
dell'autorità concedente, non siano suscettibili, trattandosi di superfici limitate e
comunque non superiori ad un terzo dell'area attigua già concessa, di essere assegnate
a diversi soggetti al fine dello svolgimento di un'attività imprenditoriale autonoma e
connotata da criteri di maggiore economicità. Tali aree possono essere assegnate
direttamente al soggetto concessionario delle aree ad esse attigue.
7. Le autorità portuali o, nei porti di categoria III, la regione o l'ente territoriale
competente, riferiscono con cadenza biennale al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, e per quanto di competenza anche al CIPE, in merito allo stato delle
concessioni in atto ed in particolare al rispetto delle condizioni poste dall'atto di
concessione. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle relazioni ricevute, effettua il
monitoraggio sull'utilizzazione delle aree portuali, dando adeguata informazione al
CIPE, e può dettare, se del caso, indirizzi generali per la migliore fruizione delle aree
demaniali ed adottare provvedimenti diretti all'osservanza delle condizioni poste dagli
atti concessori.
8 . Le imprese di cui all'articolo 16, comma 3, che intendano partecipare alla
procedura di cui al comma 5 documentano:
a) un programma di attività, assistito da idonee garanzie anche fideiussorie, volto
all'incremento dei traffici e della produttività del porto e gli eventuali investimenti
programmati;
b) un organico di lavoratori adeguato in relazione al programma di attività di cui alla
lettera a);
c) un apparato tecnico ed organizzativo adeguato, anche dal punto di vista della
sicurezza, a soddisfare le esigenze di un ciclo produttivo ed operativo a carattere
continuativo ed integrato, per conto proprio o di terzi . L'impresa richiedente, ove
autorizzata, rimane comunque unica responsabile nei confronti dell'autorità portuale di
interesse statale, per il rispetto degli obblighi e degli impegni derivanti
dall'autorizzazione e dalla concessione, anche relativamente alle attività appaltate.
9. L'atto di concessione indica, inoltre, le modalità di calcolo, di rivalutazione e di
versamento del relativo canone, il cui importo deve essere parametrato in ragione
della prevedibile redditività, per il concessionario, dell'area o della banchina
interessata ed in nessun caso può essere inferiore a quello derivante dall'applicazione
della normativa nazionale in materia di concessioni di beni del demanio marittimo.
Nel caso in cui sia ad esclusivo carico del concessionario la realizzazione di opere
portuali, anche di grande infrastrutturazione, ovvero di strutture di difficile rimozione,
l'importo del canone, ad esclusione dei casi in cui esso sia determinato nel predetto
limite minimo, limitatamente alla zona interessata dalle opere, è ridotto secondo i
criteri contenuti in apposito regolamento adottato dai comitato portuale . Comunque,
in nessun caso, l'importo del canone può, per effetto delle riduzioni, essere
determinato in misura inferiore al limite minimo . Alla scadenza della concessione le
opere non amovibili restano acquisite allo Stato senza alcun onere, salva la facoltà
dell'autorità concedente di ordinarne la demolizione, con spese a carico del
concessionario.
10. Se l'autorità portuale concede, ai sensi del presente articolo, aree e banchine sulle
quali la stessa autorità o un precedente concessionario abbiano finanziato opere atte a
valorizzare il bene demaniale, ivi compresi eventuali mezzi di movimentazione della
merce, il canone non può essere soggetto alle riduzioni di cui al comma 9 ed è invece
aumentato secondo criteri contenuti nell'apposito regolamento, adottato dal comitato
portuale, di cui al predetto comma 9.
11 . L'impresa concessionaria esercita direttamente l'attività oggetto della concessione.
All'atto del rilascio della concessione il soggetto concessionario deve indicare la
struttura di controllo soggettiva . In caso di modifica delle partecipazioni nell'ambito
di tale struttura, il concessionario ha l'obbligo di preventiva informazione nei
confronti dell' autorità portuale, la quale potrà indicare eventuali ragioni che essa
ravvisi discendere sul rapporto concessionario ai fini del suo mantenimento e/o della
sua revoca. L'autorità portuale può autorizzare l'affidamento a terzi in subconcessione
di una parte limitata delle aree al fine dello svolgimento di attività secondarie,
nell'ambito della stessa concessione, non coincidenti con quelle ricomprese nel ciclo
delle operazioni portuali o con i servizi portuali di cui all'articolo 16, comma 1 . Su motivata richiesta dell'impresa concessionaria, l'autorità concedente può comunque
autorizzare l'affidamento ad altre imprese portuali, autorizzate ai sensi dell'articolo 16,
dell'esercizio di alcune attività non preponderanti comprese nel ciclo operativo ovvero
lo svolgimento dei servizi portuali di cui al comma I del medesimo articolo 16.
L'impresa autorizzata, ai sensi dell'articolo 16, a cui è affidato, previa autorizzazione
dell'autorità concedente, l'esercizio di alcune attività non preponderanti comprese nel
ciclo operativo, esercita pienamente il potere organizzativo e direttivo nei confronti
dei lavoratori utilizzati e deve disporre delle professionalità e delle attrezzature
specifiche corrispondenti alle esigenze tecniche ed operative dell'attività che svolge.
12. L'autorità portuale, nell'ambito dei poteri di concessione, garantisce il rispetto dei
principi della concorrenza, in modo da escludere qualsiasi comportamento
pregiudiziale per l'utenza . L'impresa concessionaria in un porto non può essere al
tempo stesso concessionaria di altra area demaniale dello stesso porto, a meno che
l'attività per la quale richiede una nuova concessione sia differente da quella di cui
alla concessione già assentita . E facoltà dell'autorità concedente, previa deliberazione
del comitato portuale, tenuto conto delle previsioni del piano regolatore portuale e
sulla base delle evoluzioni attese e dei traffici, derogare a quanto previsto al secondo
periodo del presente comma, ferma restando la necessità di garantire nei porti il
rispetto della concorrenza e la pluralità delle imprese operanti per le diverse tipologie
di traffico.
13 Le autorità portuali, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge, sono tenute ad emanare un regolamento che, nel rispetto delle disposizioni del
presente articolo, nonché di eventuali delibere CIPE da adottarsi su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, determini criteri e condizioni per il rilascio
delle concessioni nonché la determinazione dei relativi canoni.
14. Le concessioni assentite in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge
restano efficaci nella loro attuale configurazione fino alla loro scadenza.
Art. 16
(Disciplina fiscale dei canoni demaniali introitati dalle autorità portuali di interesse
statale)
1 . Fermo restando quanto previsto nell'articolo 1, comma 993, della legge 27 dicembre
2006 n. 296, i canoni e le entrate previste alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 13
della legge n . 84 del 1994, corrisposti alle autorità portuali a fronte della concessione
di beni demaniali, non costituiscono corrispettivi ai fini delle imposte dirette.
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