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Editoriali » Il governo approva la legge sui porti

Il governo approva la legge sui porti PDF Stampa E-mail
15 Settembre 2010

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Come anticipato da Capo Hornè stata approvata dal Consiglio dei ministri la legge di riforma (o quasi) dei porti italiani.  Lo ha annunciato il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Altero Matteoli, al termine della seduta del Consiglio dei Ministri. Per altro non essendovi alcuna opzione di spesa contenuta nel progetto legislativo, il ministero dell'Economia in questo caso si è astenuto dall'intervenire.
"Con il ddl di riforma – ha detto Matteoli – si mira ad apportare un deciso e importante cambiamento all’ordinamento dei porti nella consapevolezza che i porti sono infrastrutture strategiche per l’Italia e che quindi devono avere una disciplina organizzativa e di gestione che assecondi le nuove esigenze della realtà produttiva. Mi auguro - aggiunge - che in Parlamento ci possa essere un sereno e proficuo confronto tra maggioranza ed opposizione che consenta tra l’altro di affrontare le problematiche inerenti il processo di autonomia finanziaria delle Autorità portuali non ancora ultimato, pur consapevoli delle difficoltà dovute alla congiuntura economica. Del resto - conclude - nell’economia globalizzata i porti sono la trincea più avanzata per recuperare competitività all’Italia e pertanto vanno dotati di una normativa moderna per svolgere appieno il loro insostituibile ruolo".
Il ddl rafforza i poteri delle Autorità portuali conferendo nuovi compiti manageriali e razionalizzando la governance del settore. Rilevanti - ha sostenuto Matteoli - le novità in materia di dragaggio dei porti e del recupero delle aree dimesse per lo sviluppo della nautica da diporto e sulla costituzione di sistemi logistici portuali. Il ddl razionalizza, inoltre, il regime dei servizi tecnico-nautici, delle concessioni, del lavoro nei porti ed esalta il ruolo delle regioni e degli enti locali specie nei procedimenti connessi all’attività di pianificazione dell’ambito portuale.i contenuti del disegno di legge per la riforma dei porti che, quasi certamente (salvo incidenti di percorso dell’ultima ora), verrà presentato nel prossimo Consiglio dei ministri.

Ma nel disegno di legge - ribadiamo noi - non vi è cenno di autonomia finanziaria, non è contenuta nessuna misura di effettivo rilancio competitivo dei porti; si è preferito privilegiare (come i nostri lettori potranno verificare dalla lettura del ddl da giorni sul nostro sito) una dettagliata distribuzione di competenze e ruoli fra amministrazione statale e amministrazione regionale. Alle Autorità portuali sono attribuite alcune responsabilità di sistema logistico. Prioritario il ruolo alle Regioni (anche nella nomina del presidente delle Autorità portuali) e introduce una nuova classificazione dei porti, in cui spiccano i porti di interesse strategico e internazionale (con annessa Autorità portuale) e i porti di interesse regionale o interregionale (in analogia forse con i treni per i pendolari) sui quali il potere delle Regioni anche attraverso costituende Autorità regionali, è assoluto.

Il disegno di legge ridisegna anche il confine fra competenze di Autorità marittima (Capitanerie di porto) e Autorità portuale, con responsabilità piena della prima in materia di safety e security.

L’Autorità portuale allarga le sue competenze al demanio marittimo e – come detto – si occupa di sistemi logistici portuali. Ma, nonostante, che nelle legge si parli di maggiori poteri del Presidente, questa dei sistemi sembra più una dichiarazione di volontà che un elemento di concretezza. Ogni articolo (dalla fissazione delle tariffe per i servizi tecnico-nautici a una norma ad hoc sui dragaggi, alle procedure di nomina del presidente dell’Autorità portuale) sono a parole mirati a garantire una semplificazione che, nell’articolato procedurale previsto, tale non sembra.

Novità per l’utilizzo delle aree che possono essere date in occupazione e in uso a prescindere dalla concessione.

Nulla per quanto riguarda le risorse e le provviste finanziarie delle Autorità portuali che incassano solo una misera e4senzione Iva dei canoni concessori.

 

 

Art. 1

(Sostituzione dell'articolo 1 della legge 28 gennaio 1994, n . 84)

1 . L'articolo 1 della legge 28 gennaio 1994, n . 84, e successive modificazioni, è sostituito

dal seguente :

"Articolo 1

(Finalità della legge).

1 La presente legge determina i principi fondamentali in materia di porti, ai sensi

degli articoli 117 e 118 della Costituzione.

2 . Sono disciplinate in via esclusiva dalla legislazione statale la sicurezza della

navigazione, la sicurezza portuale, la sicurezza del trasporto marittimo e la sicurezza

relativa alla gestione delle emergenze.

3 . La ripartizione dei compiti e delle funzioni tra autorità marittima e autorità

portuale è improntata ai seguenti criteri e principi direttivi:

a. l'autorità marittima provvede, anche in ambito portuale, alle attività di vigilanza,

controllo e sicurezza ai sensi della normativa vigente, nonché all'adozione delle misure di

sicurezza e di prevenzione dirette a proteggere la nave e gli impianti portuali dalle

interferenze e azioni illecite; essa vigila nell'ambito dei propri poteri di controllo, anche

sull'applicazione delle ordinanze e degli atti di regolamentazione adottati dall'autorità

portuale.

b. autorità portuale svolge le funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento,

regolazione, promozione e controllo delle operazioni portuali e delle altre attività

commerciali e industriali esercitate nei porti e nelle aree demaniali marittime compresi

nella relativa circoscrizione, nonché delle altre attività disciplinate dalla presente legge.

4. Nei porti di rilevanza economica regionale e interregionale, l'autorità marittima

provvede, anche in ambito portuale, alle attività di vigilanza, controllo e sicurezza ai sensi

della normativa vigente, nonché, sentita la regione o l'ente territoriale competente al

supporto funzionale per garantire l ' ordinato svolgimento delle attività portuali . La regione

disciplina le funzioni di cui al comma 3, lettera b), nel rispetto dei principi e criteri

direttivi stabiliti dall'articolo 4, comma 4, della presente legge . A tal fine, la regione può

avvalersi delle locali autorità marittime per l'esercizio delle relative funzioni

amministrative.

5 . L'autorità portuale, nei limiti delle attribuzioni di competenza, svolge un ruolo di

coordinamento delle attività esercitate dagli enti e dagli organismi pubblici nell'ambito

dei porti e nelle aree demaniali marittime comprese nella propria circoscrizione

territoriale . Il Presidente dell'autorità portuale, ai fini dell'esercizio della funzione di

coordinamento, può convocare un'apposita conferenza di servizi con la partecipazione dei

rappresentanti delle pubbliche amministrazioni e, se del caso, dei soggetti autorizzati, dei

concessionari e dei titolari dei servizi interessati, al fine dell'esame e della risoluzione di

questioni di interesse del porto.

6 . All'interno degli ambiti portuali, le autorità portuali o, laddove non istituite, le

autorità competenti, amministrano, per quanto di competenza, le aree e i beni del demanio

marittimo nel rispetto della normativa vigente in materia.

Art. 2

(Sostituzione dell'articolo 4 della legge 28 gennaio 1994, n . 84)

1 . L'articolo 4 della legge 28 gennaio 1994, n . 84, e successive modificazioni, è sostituito

dal seguente :

"Articolo 4

(Classificazione dei porti).

1 . I porti marittimi nazionali sono ripartiti nelle seguenti categorie:

a) categoria I : porti, o specifiche aree portuali, finalizzati alla difesa militare ed alla

sicurezza dello Stato;

b) categoria I1 : porti di rilevanza economica nazionale ed internazionale;

c) categoria III : porti di rilevanza economica regionale ed interregionale.

2. Il Ministro della difesa, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti, procede alla individuazione dei porti e delle specifiche

aree portuali di cui alla categoria I ; con lo stesso provvedimento, sono disciplinate le

attività nei porti di categoria I e le relative baie, rade e golfi . I porti di categoria I sono

amministrati, in via esclusiva, dallo Stato.

3 . Appartengono alla categoria II i porti costituenti nodi di interscambio essenziali per

l'esercizio delle competenze dello Stato, in relazione alle dimensioni e alla tipologia

del traffico, all'ubicazione territoriale e al ruolo strategico, nonché ai collegamenti con

le grandi reti di trasporto e di navigazione europei e transeuropei . I porti di categoria

II, individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto

con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo

economico, sono amministrati dalle autorità portuali di cui all'articolo 6, comma 1, o,

laddove non istituite, dalle autorità marittime . Nei porti ricompresi nella

circoscrizione delle autorità portuali, con decreto del Ministro della difesa, di concerto

con i Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei

trasporti, sentite l'autorità portuale e l'autorità marittima, possono essere individuate

specifiche aree finalizzate alla difesa militare, alla sicurezza dello Stato, al controllo

del traffico marittimo e alle altre esigenze del Corpo delle capitanerie di porto, nonché

delle Forze dell'ordine e dei Vigili del fuoco . Le predette aree sono amministrate, in

via esclusiva, dallo Stato . Appartengono alla categoria III tutti i restanti porti.

4. Ferme restando le competenze statali ai sensi degli articoli 117 e 118 della

Costituzione, per i porti di rilevanza economica regionale ed interregionale, le regioni

esercitano la funzione legislativa e quella regolamentare nel rispetto dei principi

fondamentali di seguito indicati:

a) esercizio, esclusivamente da parte di soggetti privati, delle attività d'impresa e

commerciali;

b) salvaguardia della salute sul luogo di lavoro;

c) tutela della concorrenza;

d) rispetto delle disposizioni comunitarie in materia;

e) rispetto della titolarità statale in materia di regime dominicale del demanio

marittimo, con riferimento agli articoli 31, 32, 33, 34 e 35 del codice della

navigazione ed alla determinazione dei canoni compatibilmente con quanto

previsto dal decreto legislativo 28 maggio 2010, n . 85;

f) obbligo di acquisizione del parere dell'autorità marittima ai fini del rilascio

dell'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle operazioni portuali, in relazione

ai profili di sicurezza portuale, della navigazione marittima e del trasporto

marittimo;

g) rispetto della titolarità statale in materia di sicurezza della navigazione marittima,

di sicurezza del trasporto marittimo e di sicurezza portuale;

h) obbligo di delimitazione dell'ambito e dell'assetto complessivo del porto, ivi

comprese le aree destinate alla produzione industriale, all'attività cantieristica ed

alle infrastrutture stradali e ferroviarie, attraverso il piano regolatore portuale, che

individua altresì le caratteristiche e la destinazione funzionale delle aree interessate.

L'obbligo non opera con riguardo ai porti aventi esclusivamente funzione turistica

e da diporto di adozione del piano regolatore portuale di cui all'articolo 5;

i) obbligo di acquisizione del parere dell'autorità marittima per l'adozione del piano

regolatore portuale, ai fini della verifica della compatibilità del piano con le

esigenze di sicurezza portuale, di sicurezza della navigazione marittima e di

sicurezza del traffico marittimo.

j) rispetto della titolarità statale in materia di disciplina dei servizi tecnico nautici e

della relativa tariffazione;

k) rispetto dei principi di cui all'articolo 18, in materia di rilascio di concessioni in

ambito.portuale;

1) facoltà di istituire sistemi portuali, anche su base interregionale.

5. Nelle more dell'entrata in vigore delle disposizioni regionali, le funzioni di cui

all'articolo 1, comma 4, sono esercitate dall'autorità marittima . Ai fini dell'esercizio

di tali funzioni, le regioni possono avvalersi delle locali autorità marittime e

disciplinare, con proprio provvedimento, il regime di avvalimento funzionale.

6. Nei porti di rilevanza economica regionale ed interregionale possono essere

individuate specifiche aree finalizzate alla difesa militare ed alla sicurezza dello Stato

con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e

dei trasporti, dell'economia e delle finanze e dell'interno, sentite la competente

regione e l'autorità marittima . Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei

trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze,

sentite la regione e l'autorità marittima, possono essere individuate specifiche aree

finalizzate al controllo del traffico marittimo ed alle esigenze del Corpo delle

Capitanerie di porto, delle Forze dell'ordine e dei Vigili del fuoco . Le aree finalizzate

alla difesa militare ed alla sicurezza dello Stato e le aree finalizzate al controllo del

traffico marittimo ed alle esigenze del Corpo delle Capitanerie di porto, delle Forze

dell'ordine e dei Vigili del fuoco, sono amministrate, in via esclusiva, dallo Stato.

7. I porti ricompresi nella circoscrizione delle autorità portuali ed i porti di rilevanza

economica regionale ed interregionale possono avere, anche congiuntamente, funzione

commerciale, di servizio passeggeri, inclusa l'attività crocieristica, industriale e

petrolifera, peschereccia e da diporto . Le funzioni di ciascun porto sono determinate

nel Piano Regolatore Portuale di cui all'articolo 5.

8. La delimitazione dell'ambito dei porti di III categoria è effettuata attraverso il

Piano Regolatore portuale di cui all'articolo 5, conformemente alla disciplina

regionale.

Art. 3

(Sostituzione dell'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1 L'articolo 5 della 28 gennaio 1994, n . 84, e successive modificazioni, è sostituito dal

seguente

"Articolo 5

(Piano Regolatore Portuale e relativa attuazione)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, commi 1 e 2, in ordine ai porti di

categoria I, l'autorità portuale di cui all'articolo 6 o, laddove non istituita,

l'autorità marittima procede alla formazione del Piano Regolatore Portuale, atto di

pianificazione dell'ambito portuale, al fine di definire, sotto il profilo territoriale

e funzionale, le opere portuali e gli assetti territoriali del porto, stabilendo le

funzioni del porto, quali elencate all'articolo 4, comma 7, le caratteristiche e la

destinazione delle aree portuali, nonché delle relative infrastrutture stradali e

ferroviarie di collegamento.

2. Il Piano Regolatore Portuale è sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica

(VAS) secondo le modalità previste dal Titolo II del decreto legislativo 3 aprile

2006, n. 152, e successive modifiche . Al Piano ed ai progetti di opere ed

interventi di attuazione dello stesso si applica il comma 3 ter, dell'articolo 6,

del medesimo decreto legislativo.

3. Il Piano Regolatore Portuale di ciascun porto, in coerenza con quanto previsto dal

Piano di sviluppo e potenziamento dei sistemi portuali di interesse statale, e fatte

salve le competenze dell'agenzia del demanio, è adottato dal comitato portuale o,

laddove non istituita l'autorità portuale, dall'autorità marittima e viene trasmesso

al comune o ai comuni interessati, per l'espressione dell'intesa . Il piano di

sviluppo e potenziamento dei sistemi portuali di interesse statale è approvato dal

CIPE su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche ai fini del

riparto del Fondo per le infrastrutture portuali di cui all'articolo 4, comma 6, del

decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22

maggio 2010, n. 73.

4. Ove ritenuto necessario, il presidente dell'autorità portuale o, laddove non istituita

l'autorità portuale, dall'autorità marittima può convocare la conferenza

preliminare di servizi di cui all'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n . 241, e

successive modifiche e integrazioni, alla quale sono chiamati a partecipare tutti i

soggetti pubblici interessati . La Conferenza assume le proprie determinazioni

entro 30 giorni dalla convocazione.

5. L'intesa si intende raggiunta qualora il comune o i comuni interessati non

comunichino all'autorità portuale, o, laddove non istituita, all'autorità marittima

un motivato diniego entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta.

6. Qualora non si raggiunga l'intesa, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

convoca, su proposta dell'autorità portuale o, laddove non istituita, dell'autorità

marittima, una conferenza di servizi tra tutti i soggetti pubblici interessati e

l'autorità portuale o, laddove non istituita, l'autorità marittima . La conferenza di

cui all'articolo 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n . 241, assume, a

maggioranza, e comunque previo assenso del comune o dei comuni interessati,

le determinazioni in ordine al Piano Regolatore Portuale entro sessanta giorni

dalla sua convocazione.

7. Dell'adozione del Piano Regolatore Portuale e dell'intesa è data pubblicità

mediante avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica

italiana, nonché sul Bollettino Ufficiale Regionale. Gli interessati possono far

pervenire all'autorità portuale le loro osservazioni entro trenta giorni dalla

pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. L'autorità

portuale, o, laddove non istituita, l'autorità marittima entro i successivi trenta

giorni, può formulare controdeduzioni alle osservazioni, che vengono depositate

presso la sede dell'autorità portuale e presso la regione.

8. La Regione, entro i successivi sessanta giorni, approva il Piano Regolatore

Portuale . Il provvedimento di approvazione del Piano Regolatore Portuale viene

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul Bollettino

Ufficiale Regionale . Gli effetti dell'approvazione del Piano Regolatore

Portuale sugli strumenti urbanistici sono regolati dalle normative regionali in

materia di governo del territorio.

9. Le varianti sostanziali al Piano Regolatore Portuale, come sopra approvato,

seguono il medesimo procedimento previsto per l'adozione del Piano Regolatore

Portuale. Alle varianti al Piano Regolatore Portuale approvato secondo la

disciplina previgente, si applica il procedimento di cui al presente articolo.

10. Nei porti di categoria I e II, l'esecuzione delle opere da parte dei soggetti

pubblici competenti è autorizzata, sotto tutti i profili rilevanti, mediante

procedimento ai sensi dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica

24 luglio 1977, n .616, previo parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

La valutazione di impatto ambientale, ove necessaria, è effettuata secondo le

modalità previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n . 152 e successive

modificazioni ed integrazioni.

11.Fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di procedimenti di

autorizzazione di impianti ed infrastrutture energetiche, nonché di opere ad essi

connesse, l'esecuzione delle opere da parte di privati è autorizzata, sotto tutti i

profili rilevanti, in esito ad apposita conferenza di servizi convocata dall'autorità

portuale o, laddove non istituita, dall'autorità marittima ai sensi dell'articolo 14

della legge n . 241 del 1990 e successive modifiche ed integrazioni, a cui sono

chiamate a partecipare tutte le amministrazioni competenti, le quali esprimono in

tale ambito le determinazioni di rispettiva competenza .".

12. Per i porti di categoria III, la regione disciplina il procedimento di adozione

del Piano Regolatore Portuale, garantendo la partecipazione delle province e

dei comuni interessati .

Art. 4

(Inserimento dell'articolo 5-bis nella legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1 Dopo l'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n . 84, è inserito il seguente:

"Articolo 5-bis

(Disposizioni in materia di dragaggio)

1. Nei siti oggetto di interventi di bonifica di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo

252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n . 152 e successive modificazioni, le

operazioni di dragaggio possono essere svolte anche contestualmente alla

predisposizione del progetto relativo alle attività di bonifica . Al fine di evitare che

tali operazioni possano pregiudicare la futura bonifica del sito, il progetto di

dragaggio, basato su tecniche idonee ad evitare dispersione del materiale, ivi

compreso l'eventuale progetto relativo alle casse di colmata, vasche di raccolta o

strutture di contenimento di cui al comma 3, è presentato dall'autorità portuale o,

laddove non istituita, dall'ente competente ovvero dal concessionario dell'area

demaniale al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare . Il Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti approva il progetto entro trenta giorni sotto il profilo

tecnico-economico e trasmette il relativo provvedimento al Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'approvazione definitiva.

Il decreto di approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio

e del mare deve intervenire, previo parere della Commissione di cui all'art . 8 del

decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 sull'assoggettabilità o meno del progetto

alla valutazione di impatto ambientale, entro trenta giorni dalla suddetta

trasmissione . Il decreto di autorizzazione produce gli effetti previsti dai commi 6 e

7 del citato articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n . 152 e, allo stesso,

deve essere garantita idonea forma di pubblicità.

2. I materiali derivanti dalle attività di dragaggio possono essere immessi o refluiti in

mare nel rispetto dell'articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n . 152.

Restano salve le eventuali competenze della regione territorialmente interessata . I

materiali di dragaggio possono essere utilizzati anche per il ripascimento degli

arenili e per formare terreni costieri su autorizzazione della regione

territorialmente competente . I materiali derivanti dalle attività di dragaggio di cui

al comma 1, o da attività di dragaggio da realizzare nell'ambito di procedimenti di

bonifica di cui all'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e

successive modificazioni ed integrazioni, che presentino all'origine o a seguito di

trattamenti livelli di inquinamento non superiori a quelli stabiliti, in funzione della

destinazione d'uso, nella Colonna A e B della Tabella 1 dell'Allegato 5 della

Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n . 152 e successive modificazioni

ed integrazioni e risultino conformi al test di cessione da compiersi con il metodo

ed in base ai parametri di cui all'articolo 9 del decreto del Ministro dell'ambiente

e della tutela del territorio e del mare del 5 febbraio 1998, pubblicato nel

supplemento ordinario n .72 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del

16 aprile 1998, n.88, e successive modificazioni, possono essere impiegati a terra,

secondo le modalità previste dal decreto interministeriale di cui al successivo

comma 6. Considerata la natura dei materiali di dragaggio, derivanti da

ambiente marino, ai fini del test di cessione di cui all'articolo 9 del citato

decreto ministeriale del 5 febbraio 1998, non sono considerati i parametri

cloruri e solfati . La destinazione a recupero dei materiali anzidetti dovrà essere

indicata nel progetto di dragaggio di cui al comma 1 o in quello di bonifica di cui

all'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive

modificazioni ed integrazioni . Il decreto di approvazione dei progetti autorizza la

realizzazione degli impianti di trattamento e fissa le condizioni di impiego, i

quantitativi e le percentuali di sostituzione in luogo dei corrispondenti materiali

naturali e costituisce autorizzazione al recupero.

3. I materiali derivanti dalle attività di dragaggio di cui al comma 1, o da attività di

dragaggio da realizzare nell'ambito di procedimenti di bonifica di cui all'articolo

252 del decreto legislativo n . 152 del 2006, ovvero ogni loro singola frazione

ottenuta a seguito di separazione granulometrica o ad altri trattamenti finalizzati a

minimizzare i quantitativi da smaltire inclusa l'ottimizzazione dello stadio di

disidratazione, se non pericolosi all'origine o a seguito di trattamenti finalizzati

esclusivamente alla rimozione degli inquinanti, ad esclusione quindi dei processi

finalizzati all'immobilizzazione degli inquinanti stessi, come quelli di

solidificazione/stabilizzazione, possono essere refluiti, su autorizzazione della

regione territorialmente competente, ovvero con le modalità di cui all'articolo 2,

comma 3, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del

mare del 7 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

italiana del 4 dicembre 2008, n . 284 e fatte salve le disposizioni in materia tutela

di immobili ed aree di notevole interesse pubblico di cui al decreto legislativo 22

gennaio 2004, n. 42, all'interno di casse di colmata, di vasche di raccolta, o

comunque di strutture di contenimento poste in ambito costiero, il cui progetto è

approvato ai sensi del comma 1 del presente articolo . Le stesse strutture devono

presentare un sistema di impermeabilizzazione naturale o completato

artificialmente al perimetro e sul fondo, in grado di assicurare requisiti di

permeabilità almeno equivalenti quelli di uno strato di materiale naturale dello

spessore di cento centimetri con coefficiente di permeabilità pari a 1,0 x 10-9 m/s.

Nel caso di opere il cui progetto abbia concluso l'iter approvativi alla data di

entrata in vigore della presente legge, tali requisiti sono certificati dalle

amministrazioni titolari delle opere medesimo . Nel caso in cui al termine delle

attività di refluimento, i materiali di cui sopra presentino livelli di inquinamento

superiori ai valori limite di cui alla tabella I, allegato 5, parte quarta, titolo V, del

decreto legislativo n . 152 del 2006 deve essere attivata la procedura di bonifica

dell'ara derivante dall'attività di colmata in relazione alla destinazione d'uso . E'

fatta salva l'applicazione delle norme vigenti in materia di autorizzazione

paesaggistica . Nel caso di permanenza in sito di concentrazioni residue degli

inquinanti eccedenti i predetti valori limite, devono essere adottate misure di

sicurezza che garantiscono comunque la tutela della salute e dell'ambiente.

L'accettabilità delle concentrazioni residue degli inquinanti eccedenti i valori

limite deve essere accertata attraverso una metodologia di analisi di rischio

con procedura diretta a livello internazionale, che assicuri per la parte di

interesse il soddisfacimento dei "Criteri metodologici per l'applicazione

dell'analisi di rischio sanitaria ai siti contaminati" elaborati dall'Agenzia per

la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, dall'Istituto superiore di

sanità e dalle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente . I principali

criteri di riferimento per la conduzione dell'analisi di rischio sono riportati

nell'allegato B del decreto ministeriale 7 novembre 2008 . Per la valutazione

dell'accettabilità delle concentrazioni residue degli inquinanti si tiene conto

del contenuto dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del commal.

4. I materiali di cui al comma 3 anche destinati ad essere refluiti all'interno di

strutture di contenimento nell'ambito di porti nazionali diversi da quello di

provenienza devono essere accompagnati da un documento contenente le

indicazioni di cui all'articolo 193, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006,

n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni . Le caratteristiche di idoneità

delle navi e dei galleggianti all'uopo impiegati sono quelle previste dalle norme

nazionali e internazionali in materia di trasporto marittimo e garantiscono

l'idoneità dell'impresa. Le Autorità Marittime competenti per provenienza e

destinazione dei materiali concordano un sistema di controllo idoneo a garantire

una costante vigilanza durante il trasporto dei materiali.

5. L'idoneità del materiale dragato ad essere gestito secondo quanto previsto ai

commi 2 e 3 viene verificata mediante apposite analisi da effettuare nel sito prima

del dragaggio sulla base di metodologie e criteri stabiliti dal citato decreto del

Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 7 novembre

2008. Le modifiche al decreto di cui al periodo precedente sono apportate con

decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare . In caso

di realizzazione, nell'ambito dell'intervento di dragaggio, di strutture adibite a

deposito temporaneo di materiali derivanti dalle attività di dragaggio nonché dalle

operazioni di bonifica, prima della loro messa a dimora definitiva, il termine

massimo di deposito è fissato in trenta mesi senza limitazione di quantitativi,

assicurando il non trasferimento degli inquinanti agli ambienti circostanti . Sono

fatte salve le disposizioni adottate per la salvaguardia della laguna di Venezia . Si

applicano le previsioni della vigente normativa ambientale nell'eventualità di una

diversa destinazione e gestione a terra dei materiali derivanti dall'attività di

dragaggio.

6. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adotta, con proprio decreto, le norme

tecniche applicabili alle operazioni di dragaggio e di recupero dei relativi

materiali.

7. Nel caso in cui non trovino applicazione i commi da 1 a 3 e sia necessaria la

preventiva bonifica dei fondali, al procedimento di cui all'articolo 5, comma 12,

partecipa un rappresentante del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e

del mare, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

8. I progetti di scavo dei fondali delle aree portuali sono approvati con le modalità di

cui all'articolo 5, comma 12.

9. Per tutti i porti non compresi nei siti di bonifica di interesse nazionale, resta

di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del

mare l'autorizzazione dello scarico in mare aperto dei materiali dragati,

mentre provvede la regione competente per l'approvazione dei progetti

relativi alla movimentazione dei sedimenti per i ripascimenti lungo il litorale,

con versamento anche nel tratto di spiaggia sommersa attiva, e per la

realizzazione di casse di colmata nei porti in attuazione del piano regolatore

portuale e/o lungo il litorale per la ricostruzione della fascia costiera . In sede

di progettazione saranno adottate le modalità più idonee e rispondenti al tipo

di intervento per individuare le caratteristiche effettive del materiale in senso

chimico, fisico e microbiologico, in modo da verificare la compatibilità dei

sedimenti con la destinazione finale . Nei casi in cui è possibile effettuare

riscontri e controlli diretti sul materiale effettivamente movimentato e/o

depositato in aree di stoccaggio temporaneo, la caratterizzazione preventiva

può essere effettuata in fase progettuale con modalità più agili sulla base di

riscontri oggettivi diretti e/o indiretti. Procedure semplificate potranno essere

attivate per i materiali sabbiosi depositati all'imboccatura dei porti e di

evidente provenienza marina dimostrabile anche attraverso monitoraggio

batimetrico . Per i materiali derivanti dalle attività di dragaggio destinate

all'effettivo utilizzo al di fuori dalla fascia costiera sono esclusi dall'ambito di

applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto materie prime secondarie

ai sensi del comma 12 dell'articolo 181 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.

152 nel caso in cui siano utilizzati, senza trasformazioni preliminari, secondo

le modalità previste nel progetto di dragaggio approvato dall'autorità

amministrativa competente. Considerata la natura dei materiali di

dragaggio, derivanti da ambiente marino, ai fini del test di cessione, di cui

all'articolo 9 del citato decreto ministeriale del 5 febbraio 1998, non sono

considerati i parametri cloruri e solfati.

Art. 5

(Inserimento dell'articolo 5-ter nella legge 28 gennaio 1994, n . 84 sul recupero di

aree per lo sviluppo della nautica da diporto ; riconversione e riqualificazione di

aree portuali)

1 . Dopo l'articolo 5-bis della legge n. 84 del 1994 e successive modificazioni, è

inserito il seguente .

"Articolo 5-ter

(Disposizioni sul recupero di aree per lo sviluppo della nautica da diporto e sulla

riconversione e riqualificazione di aree portuali)

1. Il Piano Regolatore Portuale, laddove esistano strutture od ambiti idonei, allo stato

sottoutilizzati o non diversamente utilizzabili per funzioni portuali di preminente

interesse pubblico, valuta la possibile finalizzazione delle predette strutture ed

ambiti ad approdi turistici come definiti dall'articolo 2 del decreto del Presidente

della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509.

2. Con riguardo ai Piani Regolatori Portuali vigenti, le autorità portuali, entro sei

mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, avviano il

procedimento per valutare la sussistenza dei presupposti per la localizzazione di

approdi turistici d'intesa con la regione e il comune o i comuni interessati e

concludono il procedimento entro i successivi sei mesi.

3. La realizzazione delle strutture di interesse turistico-ricreativo dedicate alla

nautica da diporto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto del

Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n . 509, ivi compresi i pontili

galleggianti a carattere stagionale, pur se ricorrente, mediante impianti di

ancoraggio con corpi morti e catenarie, collegamento con la terra ferma ed

apprestamento di servizi complementari, per la quale sia stata assentita, nel

rispetto della disciplina paesaggistica, ambientale e doganale, concessione

demaniale marittima, anche provvisoria, non necessita di alcun ulteriore titolo

abilitativo edilizio e demaniale.

4. Nel caso in cui il piano regolatore portuale preveda la destinazione di parte delle

aree appartenenti al demanio marittimo portuale ad uso generale, anche mediante

interventi di riqualificazione, riadattamento, realizzazione di spazi e

localizzazione di attività a servizio della collettività, l'autorità portuale può

rilasciare atti di concessione dei beni demaniali di durata fino ad un massimo di

cinquanta anni per l'utilizzo delle predette aree.

1Art. 6

(Modifica dell'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n . 84)

1 . L'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, è

sostituito dal seguente :

"Articolo 6

(Autorità portuale).

1 . I porti di Ancona, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Civitavecchia, Genova, La Spezia,

Livorno, Manfredonia, Marina di Carrara, Messina, Gioia Tauro, Napoli, Palermo,

Ravenna, Savona, Taranto, Trapani, Trieste, Venezia, Salerno, Augusta, Olbia-Golfo

Aranci e Piombino sono amministrati dalla autorità portuale, che svolge i seguenti

compiti in conformità agli obiettivi di cui all'articolo 1

a) indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e

controllo delle operazioni portuali di cui all'articolo 16, comma 1, e delle altre attività

commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali, con

poteri di regolamentazione e di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto

a rischi di incidenti connessi a tali attività ed alle condizioni di igiene sul lavoro in

attuazione dell'articolo 24;

b) manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale,

ivi compresa quella per il mantenimento dei fondali;

c) affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli

utenti portuali di servizi di interesse generale, non coincidenti né strettamente

connessi alle operazioni portuali di cui all'articolo 16, comma 1, individuati con

decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

d) amministrazione in via esclusiva delle aree e dei beni del demanio marittimo

ricompresi nella propria circoscrizione.

2 . Ferma restando l'applicazione, in ambito portuale, del decreto legislativo 3 aprile

2006, n. 152, alla gestione integrata dei rifiuti e del servizio idrico integrato, le

autorità di cui al presente articolo esercitano i compiti, rispettivamente, già attribuiti

dal predetto decreto alle autorità d'ambito ottimali.

3 . L'autorità portuale, in relazione alla funzioni di regolamentazione e di

amministrazione dell'attività portuale, è ente pubblico non economico di rilevanza

nazionale e la sua-gestione patrimoniale e finanziaria è disciplinata da un regolamento

di contabilità approvato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto

con il Ministro dell'economia e delle finanze.

4. Il rendiconto della gestione finanziaria dell'autorità portuale è soggetto al controllo

della Corte dei conti.

5 . L'esercizio delle attività di cui al comma 1, lettere b) e c), è affidato in concessione

dall'autorità portuale, mediante procedura di evidenza pubblica.

6. Le autorità portuali non possono svolgere, né direttamente né tramite società

partecipate, operazioni portuali ed attività ad esse strettamente connesse . Le autorità

portuali possono costituire ovvero partecipare a società esercenti attività accessorie o

strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alle autorità medesime, anche ai

fini della promozione e dello sviluppo dell'intermodalità, della logistica e delle reti

trasportistiche.

7. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze, sentita la regione e gli enti locali interessati, sono

individuati i limiti della circoscrizione territoriale di ciascuna autorità portuale.

8 . Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei

ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, anche su iniziativa della regione d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8

del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previo parere delle competenti

Commissioni parlamentari da esprimere entro trenta giorni dalla data di assegnazione,

possono essere istituite ulteriori autorità portuali sulla base della sussistenza di

almeno uno dei seguenti requisiti:

a) raggiungimento, riferito al porto o ad un sistema di porti, di almeno uno dei

seguenti volumi di traffico medio annuo nell'ultimo quinquennio:

al) tre milioni di tonnellate di merci solide;

a2) venti milioni di tonnellate di rinfuse liquide;

a3) trecentomila twenty feet equivalent unit (TEU);

a4) un milione di passeggeri, con esclusione del traffico marittimo locale;

b) presenza di collegamenti alle reti ed ai corridoi transeuropei di trasporto, nonché

di connessioni logistiche destinate all'intermodalità;

9. Nei casi in cui la giurisdizione dell'autorità portuali comprende più scali, nell'esercizio

delle funzioni di gestione nei porti decentrati l'autorità portuale può avvalersi della

locale autorità marittima sulla base di un protocollo di intesa.

10. Ai fini del raggiungimento dei requisiti di cui al comma 8, sono consentiti

l'ampliamento della circoscrizione anche a porti di interésse regionale ed

interregionale o la fusione tra le autorità portuali medesime, con decreto del Ministro

delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la regione interessata,

garantendo la partecipazione degli enti locali interessati ai sensi della legge del 7

agosto 1990, n. 241.

11. E fatta salva la disciplina vigente per i punti franchi compresi nella zona del porto

franco di Trieste, nonché quella vigente per i punti franchi esistenti in altri ambiti

portuali . Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'

economia e delle finanze, sentita l'autorità portuale territorialmente competente, con

proprio decreto, stabilisce l'organizzazione amministrativa per la gestione di detti

punti.

Art. 7

(Modifiche all'articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n . 84)

1 . L'articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n . 84 è sostituito dal seguente:

"Articolo 8

(Presidente dell'Autorità portuale)

1. Il Presidente dell'Autorità portuale ha la rappresentanza legale dell'ente . Al

Presidente sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione,

salvo quelli riservati agli altri organi dell'Autorità portuale ai sensi degli articoli

seguenti . In caso di necessità e urgenza, il Presidente può adottare atti di

competenza del comitato portuale da sottoporre a ratifica del comitato medesimo

nella prima seduta dello stesso e, comunque, entro 15 giorni, a pena di decadenza.

Il Presidente dell'Autorità portuale può delegare, con provvedimento scritto,

l'adozione di atti di ordinaria amministrazione al segretario generale ed ai dirigenti

dell'ente.

2. In particolare, il Presidente dell'Autorità portuale, ferma restando la competenza

del comitato portuale per le concessioni ultraquadriennali, amministra in via

esclusiva le aree e i beni del demanio marittimo e portuale compresi nella

circoscrizione dell'Autorità portuale, fatta salva l'acquisizione, in sede di apposita

conferenza di servizi, di nulla osta, pareri, autorizzazioni di altri enti e/o

amministrazioni, per i soli aspetti di competenza di detti enti e/o amministrazioni.

Provvede, altresì, con le medesime modalità e condizioni, al rilascio di ogni

autorizzazione o concessione per l'esercizio di attività all'interno dei porti, fatto

salvo quanto specificamente previsto per i servizi tecnico-nautici di cui all'articolo

14 della presente legge.

3. Il Presidente esercita le competenze attribuite all'Autorità portuale dagli articoli 16

e 18 e rilascia le autorizzazioni e le concessioni di cui ai medesimi articoli senza

previa delibera del comitato portuale, quando queste abbiano durata non superiore

a quattro anni.

4. Il Presidente dell'Autorità portuale è nominato dal Ministro delle infrastrutture e

dei trasporti tra esperti di massima e comprovata qualificazione professionale nel

settore oggetto della presente legge . Il Presidente della Giunta regionale

territorialmente competente, dando conto dell'avvenuta concertazione con i

comuni, le province e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

territorialmente competenti, propone al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

il nominativo prescelto . L'intesa si intende raggiunta qualora, entro il termine di

quarantacinque giorni dalla ricezione della proposta, non venga formulato da

parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti un diniego espresso e

motivato.

5. Nel caso di mancato raggiungimento dell'intesa di cui al comma 4, il Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti indica un diverso nominativo scelto tra esperti di

massima e comprovata qualificazione professionale nel settore oggetto della

presente legge . Qualora, anche in questo caso, non dovesse essere raggiunta

l'intesa entro quarantacinque giorni dalla ricezione della proposta da parte del

Presidente della Giunta regionale territorialmente competente, il potere di nomina

è devoluto al Presidente del Consiglio dei ministri, il quale provvede, previa

deliberazione del Consiglio dei ministri, una volta acquisita l'intesa di cui

all'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n . 131 . Nel caso di mancato

raggiungimento dell'intesa con la Conferenza Unificata, il procedimento si

riavvia ai sensi del comma 4 e del presente comma, ma i relativi termini sono

ridotti a trenta giorni ; è comunque esclusa l'applicazione dei commi 3 e 4dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n . 281.

6. La procedura di cui ai commi 4 e 5 ha inizio sei mesi prima della scadenza del

mandato del presidente uscente.

7. Il Presidente dell'Autorità portuale rimane in carica per quattro anni e può ricoprire

non più di due mandati, anche consecutivi, presso la medesima Autorità portuale.

8. Fatte salve le incompatibilità sancite da leggi speciali, il mandato di Presidente

dell'Autorità portuale è incompatibile con gli incarichi delle assemblee elettive e

di governo, anche territoriale ."

Art. 8.

(Modifiche all'articolo 9 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1 . Al comma 1 la lettera c) sostituita dalla seguente : "c) dal Direttore dell'Ufficio

delle dogane competente per territorio".

2 . Al comma 1 dopo la lettera 1 bis è aggiunta la seguente : "l-ter) da un

rappresentante del Ministero della difesa nei porti di cui all'articolo 4, comma 1,

lettera a), e nei porti di cui all'art . 4, comma 1, lettera b) nei quali sono individuate

specifiche aree finalizzate alla difesa militare e alla sicurezza dello Stato".

3 . Il comma 3 è sostituito dal seguente : "3 . E' di competenza del comitato portuale :

a. l'approvazione del bilancio preventivo, delle sue variazioni e del rendiconto

generale;

b. l'adozione del Piano Regolatore Portuale d'intesa con i comuni competenti;

c. l'approvazione del piano operativo triennale e le revisioni annuali;

d. approvare la costituzione ovvero la partecipazione dell'autorità portuale alle

società di cui all'articolo 6, comma 6;

e. la deliberazione di rilascio delle concessioni demaniali marittime e delle

autorizzazioni all'esercizio di imprese portuali ai sensi degli articoli 16 e 18 per

la durata superiore a quattro anni;

f. l'approvazione degli indirizzi generali in materia di rilascio delle concessioni e

delle autorizzazioni e dei relativi canoni .".

4 . Dopo il comma 3 è inserito il seguente comma 3-bis : "I componenti del Comitato

portuale non possono ricoprire più di due mandati consecutivi presso la medesima

Autorità portuale" .

Art. 9.

(Sostituzione dell'articolo 11 della legge 28 gennaio 1994, n . 84)

1 . L'articolo 11 della legge 28 gennaio 1994, n . 84 e successive modificazioni è sostituito

dal seguente:

"Articolo 11

(Collegio dei revisori dei conti).

1 . Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi ed uno

supplente nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dei

quali un membro effettivo, con funzioni di presidente, è designato dal Ministro

dell'economia e delle finanze, tra i funzionari del medesimo Ministero ed i

rimanenti componenti scelti nell'ambito dei soggetti iscritti nel registro dei

revisori contabili o che abbiano svolto tale funzione per almeno un quadriennio.

Il collegio dei revisori dei conti dura in carica quattro anni.

3. Il collegio dei revisori dei conti:

a) provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei

libri e delle scritture contabili ed effettua trimestralmente le verifiche di cassa;

b) redige una relazione sul rendiconto generale e riferisce periodicamente al

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

c) assiste alle riunioni del comitato portuale con almeno uno dei suoi

membri" .

Art. 10

(Inserimento dell'articolo 11-bis nella legge 28 gennaio 1994, n . 84 sui sistemi

logistico portuali)

1 . Dopo l'articolo 11 della legge 28 gennaio 1994, n . 84 è inserito il seguente:

"Art. 11-bis

(Sistemi logistico portuali)

1. Le autorità portuali, d'intesa con le regioni, le province ed i comuni interessati,

possono costituire sistemi logistico portuali per il coordinamento delle attività di più

porti e retroporti appartenenti ad un medesimo bacino geografico od al servizio di uno

stesso corridoio transeuropeo.

2. Tali sistemi intervengono sugli aspetti di carattere generale di seguito definiti:

a) d'intesa con i gestori delle infrastrutture ferroviarie, sull'utilizzo delle reti

ferroviarie di alimentazione ed integrazione del sistema logistico portuale;

b) sulla promozione del traffico ferroviario "navetta" di collegamento tra porti e

retroporti, che si può estendere anche alla manovra interna ai porti del sistema e che

va regolata mediante bandi europei;

c) sul coordinamento dei nuovi piani regolatori portuali e comunali;

d) sulla promozione delle infrastrutture di collegamento, avendo riguardo sia ai grandi

corridoi individuati in sede comunitaria che alle connessioni con i terminali portuali e

retroportuali."

Art. 11

(Sostituzione dell'articolo 12 della legge 28 gennaio 1994 n . 84)

1 . L'articolo 12 della legge 28 gennaio 1994, n . 84 e successive modificazioni, è

sostituito dal seguente :

"Articolo 12

(Vigilanza sull 'autorità portuale).

1. L'autorità portuale è sottoposta alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti.

2. Le delibere relative al bilancio di previsione, alle eventuali note di variazione ed al

rendiconto generale sono soggette all'approvazione del Ministero delle infrastrutture e

dei trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le

procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n . 439.

3. Le delibere relative alla determinazione della pianta organica dell'autorità portuale,

nonché quelle di approvazione dei regolamenti di cui all'articolo 18, comma 9, della

presente legge sono approvate dai Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti,

dell'economia e delle finanze e della pubblica amministrazione e innovazione ."

Art. 12

(Modifica dell'articolo 13 della legge 28 gennaio 1994, n . 84)

(Risorse finanziarie delle autorità portuali)

1 . Al comma 1 dell'articolo 13 della legge 28 gennaio 1994, n . 84, la lettera b) è

abrogata;

al comma 1 dell'articolo 13 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, la lettera c) è sostituita

dalla seguente : "c) dal gettito della tassa di ancoraggio e della tassa portuale sulle

merci imbarcate e sbarcate di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28

maggio 2009, n . 107, nonché di cui all'articolo 5, commi da 7-undecies a 7-terdecies,

del decreto-legge 30 dicembre 2009, n . 194, convertito, con modificazioni, dalla legge

26 febbraio 2010, n . 25, salvo quanto previsto all'articolo 28, comma 6".

Art. 13

(Modifica dell'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n . 84)

(Competenze dell'autorità marittima)

1 Al comma 1 dell'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n . 84 è aggiunto, in fine,

il seguente periodo•"nonché, fermo restando quanto previsto dall'art . 6 lettera a), il

controllo e la regolamentazione tecnica delle attività esercitate nei porti e a bordo

delle navi connessi con la sicurezza degli ambiti portuali ed a bordo delle navi ."

2. Al comma 1-bis dell'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n . 84, e successive

modificazioni, i periodi successivi al primo sono sostituiti dai seguenti :

"Fatta salva, fino a disposizione contraria, la validità dei vigenti provvedimenti

definitivi emanati al riguardo, l'obbligatorietà dei suddetti servizi è stabilita, su

proposta della autorità marittima, sentita l'autorità portuale, ove istituita, con

provvedimento del Ministero del infrastrutture e dei trasporti che ne fissa i limiti,

sentite le rappresentanze nazionali unitarie dei soggetti erogatori dei servizi e degli

utenti degli stessi . In caso di necessità e di urgenza l'autorità marittima, previa

informazione all'autorità portuale ove istituita, può rendere temporaneamente

obbligatorio l'impiego dei suddetti servizi per un periodo non superiore a 30 giorni,

prorogabili una sola volta. Nei porti ricompresi nella circoscrizione territoriale di

una autorità portuale, la disciplina e l'organizzazione dei servizi tecnico-nautici di

cui al presente comma sono stabilite dall'autorità marittima sentita l'autorità

portuale, nonché sentite le rappresentanze unitarie dei soggetti erogatori dei servizi

e degli utenti degli stessi . In difetto provvede il Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti. I criteri ed i meccanismi di formazione delle tariffe dei servizi di

pilotaggio, di rimorchio, di ormeggio e battellaggio, di cui al Regolamento per

l'esecuzione del Codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente

della Repubblica 15 febbraio 1952, n . 328, sono stabiliti dal Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti sulla base di una istruttoria condotta dallo stesso

Ministero congiuntamente al Comando generale del Corpo delle capitanerie di

porto, alle rappresentanze nazionali unitarie dei soggetti erogatori dei servizi e degli

utenti degli stessi, nonché all'Associazione porti italiani".

3. Il comma 1-ter dell'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive

modificazioni, è sostituto dai seguenti :

"1-ter Le tariffe dei servizi tecnico nautici di cui al comma 1-bis relative ai singoli

porti, sono stabilite, in ottemperanza ai criteri e meccanismi di cui al medesimo

comma 1-bis, attraverso un'istruttoria condotta in sede ministeriale alla quale

partecipano l'autorità marittima e l'autorità portuale, ove istituita, che possono

essere anche rappresentate o assistite rispettivamente dal Comando Generale del

Corpo delle Capitanerie di Porto e dalla Associazione Porti Italiani, nonché, in veste

consultiva, le rappresentanze unitarie nazionali degli erogatori dei servizi e degli

utenti degli stessi . La predetta istruttoria ministeriale termina con la conseguente

proposta di variazione tariffaria avanzata dall'autorità marittima sentita l'autorità

portuale, laddove istituita, e sottoposta all'approvazione del Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti. In caso di mancata approvazione ministeriale, il

provvedimento tariffario definitivo viene emanato dall'autorità marittima su

disposizioni impartite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti".

1-quater Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad emanare un

regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n . 400,

volto ad individuare, per i porti ove già esiste il servizio di rimorchio, i parametri

operativi e gestionali in presenza dei quali, ferma restando l'unicità e l'inscindibilità

del servizio di rimorchio disciplinato dalla stessa concessione, sarà possibile

introdurre una tariffa di prontezza operativa . Detti parametri dovranno indicare

quando l'insufficienza del fatturato, comprensivo di eventuali altri ricavi di natura

ricorrente, continuativa e non occasionale, dovrà essere considerata notevole e

strutturale e quando debba considerarsi particolarmente elevato il divario tra il

numero delle navi che si avvalgono del servizio di rimorchio e quelle che non se ne

avvalgono . Nei porti in cui si riscontrano tali parametri, l'autorità marittima, qualora

ritenga indispensabile un presidio di rimorchio, di intesa con l'autorità portuale, ove

istituita, e sentite le rappresentanze nazionali unitarie dei soggetti erogatori del

servizio e degli utenti dello stesso, può introdurre, attraverso l'apertura di una

istruttoria a livello ministeriale come disciplinata al comma 1-ter, una apposita

tariffa di prontezza operativa per le navi che scalano il porto . Il gettito complessivo

di detta tariffa dovrà essere tale da integrare il fatturato derivante dal servizio di

rimorchio, comprensivo di eventuali altri ricavi di natura ricorrente, continuativa e

non occasionale, in modo da consentire il raggiungimento dell'equilibrio gestionale

derivante dall'applicazione dei criteri e meccanismi tariffari di cui al comma 1-bis

del presente articolo.

1-quinquies . Ai fini della prestazione dei servizi tecnico nautici di cui al comma 1-

bis per porti o per altri luoghi d'approdo o di transito delle navi, si intendono le

strutture di ormeggio presso le quali si svolgono operazioni di imbarco o sbarco di

merci e passeggeri come banchine, moli, pontili, piattaforme, boe, torri, navi o

galleggianti di stoccaggio temporaneo e punti di attracco, in qualsiasi modo

realizzate anche nell'ambito di specchi acquei esterni alle difese foranee.

Art. 14

(Modifica dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n . 84)

(Disciplina della fornitura del lavoro portuale temporaneo)

1 . All'articolo 17, comma 15, della legge 28 gennaio 1994, n . 84 e successive

modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole : "per l'anno 2008" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2010, 2011 e

2012"

b) le parole da "e per i lavoratori delle società derivate" fino alle parole : "lettera b)",

sono soppresse;

c) al primo periodo dopo le parole "è riconosciuta" sono aggiunte le parole "nel limite

massimo complessivo di spesa di 15 milioni di euro per ciascuno dei predetti anni";

2. L'onere derivante dall'attuazione del comma 1, è posto a carico delle risorse del Fondo

sociale per l'occupazione e formazione di cui all'art . 18 del decreto-legge 29

novembre 2008, n . 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.

2, derivanti anche dalla delibera CIPE del 6 marzo 2009.

3 . L'articolo 2, comma 137, della legge 23 dicembre 2009, n . 191, è abrogato.

Art. 15

(Sostituzione dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n . 84)

1 . L'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n . 84, e successive modificazioni, è

sostituito dal seguente :

"Articolo 18

(Concessione di aree e banchine)

1. L'autorità portuale o, laddove non istituita, l'autorità marittima, o, nei porti di

categoria III, la regione o l'ente territoriale competente, compatibilmente con la

necessità di riservare nell'ambito portuale spazi operativi per lo svolgimento delle

operazioni portuali da parte di imprese non concessionarie, può concedere alle

imprese di cui all'articolo 16, comma 3, l'occupazione e l'uso, anche esclusivo, di

aree demaniali e banchine, fatta salva l'utilizzazione degli immobili da parte di

amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di funzioni attinenti ad attività

marittime e portuali.

2. E' altresì sottoposta a concessione da parte dell' autorità portuale o, laddove non

istituita, l'autorità marittima o, rei porti di categoria III, la regione o l'ente

territoriale competente, la realizzazione e la gestione di opere attinenti ad attività

marittime e portuali collocate a mare, nell'ambito degli specchi acquei esterni alle

difese foranee, anch'essi da considerarsi a tal fine ambito portuale, purché interessati

dal traffico portuale e dalla prestazione dei servizi portuali, anche per la realizzazione

di impianti destinati ad operazioni di imbarco e sbarco rispondenti alle funzioni

proprie dello scalo marittimo.

3. Ai fini della determinazione della durata delle concessioni, l'autorità portuale o,

laddove non istituita, l'autorità marittima, o, nei porti di categoria III, la regione o

l'ente territoriale competente, considera anche il programma di investimenti del

concessionario volti a valorizzare la qualità dei servizi da rendere all'utenza ovvero

ad assumere a proprio esclusivo carico la realizzazione di opere portuali.

4. L'atto di concessione contiene il termine, almeno biennale, per la verifica della

sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi e delle altre condizioni che hanno

determinato il rilascio del titolo, compresa la rispondenza dell'effettivo sviluppo e

della qualità del servizio reso all'utenza alle previsioni dei piani di investimento di cui

all'atto di concessione . Il medesimo atto di concessione contiene, altresì, le modalità

di definizione ed approvazione degli eventuali programmi d'investimento del

concessionario nella realizzazione di opere portuali, le sanzioni e le altre specifiche

cause di decadenza o revoca della concessione, diverse da quelle generali previste

dalle pertinenti norme del codice della navigazione.

5. L'atto di concessione è adottato all'esito di selezione effettuata tramite procedura di

evidenza pubblica, nel rispetto dei principi comunitari di trasparenza, imparzialità,

proporzionalità, efficienza e parità di trattamento, previe idonee forme di pubblicità.

6. Le disposizioni di cui al precedente comma 5 non si applicano agli spazi interclusi

entro aree concesse ad un unico soggetto o ad esse attigue, le quali, a giudizio

dell'autorità concedente, non siano suscettibili, trattandosi di superfici limitate e

comunque non superiori ad un terzo dell'area attigua già concessa, di essere assegnate

a diversi soggetti al fine dello svolgimento di un'attività imprenditoriale autonoma e

connotata da criteri di maggiore economicità. Tali aree possono essere assegnate

direttamente al soggetto concessionario delle aree ad esse attigue.

7. Le autorità portuali o, nei porti di categoria III, la regione o l'ente territoriale

competente, riferiscono con cadenza biennale al Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti, e per quanto di competenza anche al CIPE, in merito allo stato delle

concessioni in atto ed in particolare al rispetto delle condizioni poste dall'atto di

concessione. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il

Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle relazioni ricevute, effettua il

monitoraggio sull'utilizzazione delle aree portuali, dando adeguata informazione al

CIPE, e può dettare, se del caso, indirizzi generali per la migliore fruizione delle aree

demaniali ed adottare provvedimenti diretti all'osservanza delle condizioni poste dagli

atti concessori.

8 . Le imprese di cui all'articolo 16, comma 3, che intendano partecipare alla

procedura di cui al comma 5 documentano:

a) un programma di attività, assistito da idonee garanzie anche fideiussorie, volto

all'incremento dei traffici e della produttività del porto e gli eventuali investimenti

programmati;

b) un organico di lavoratori adeguato in relazione al programma di attività di cui alla

lettera a);

c) un apparato tecnico ed organizzativo adeguato, anche dal punto di vista della

sicurezza, a soddisfare le esigenze di un ciclo produttivo ed operativo a carattere

continuativo ed integrato, per conto proprio o di terzi . L'impresa richiedente, ove

autorizzata, rimane comunque unica responsabile nei confronti dell'autorità portuale di

interesse statale, per il rispetto degli obblighi e degli impegni derivanti

dall'autorizzazione e dalla concessione, anche relativamente alle attività appaltate.

9. L'atto di concessione indica, inoltre, le modalità di calcolo, di rivalutazione e di

versamento del relativo canone, il cui importo deve essere parametrato in ragione

della prevedibile redditività, per il concessionario, dell'area o della banchina

interessata ed in nessun caso può essere inferiore a quello derivante dall'applicazione

della normativa nazionale in materia di concessioni di beni del demanio marittimo.

Nel caso in cui sia ad esclusivo carico del concessionario la realizzazione di opere

portuali, anche di grande infrastrutturazione, ovvero di strutture di difficile rimozione,

l'importo del canone, ad esclusione dei casi in cui esso sia determinato nel predetto

limite minimo, limitatamente alla zona interessata dalle opere, è ridotto secondo i

criteri contenuti in apposito regolamento adottato dai comitato portuale . Comunque,

in nessun caso, l'importo del canone può, per effetto delle riduzioni, essere

determinato in misura inferiore al limite minimo . Alla scadenza della concessione le

opere non amovibili restano acquisite allo Stato senza alcun onere, salva la facoltà

dell'autorità concedente di ordinarne la demolizione, con spese a carico del

concessionario.

10. Se l'autorità portuale concede, ai sensi del presente articolo, aree e banchine sulle

quali la stessa autorità o un precedente concessionario abbiano finanziato opere atte a

valorizzare il bene demaniale, ivi compresi eventuali mezzi di movimentazione della

merce, il canone non può essere soggetto alle riduzioni di cui al comma 9 ed è invece

aumentato secondo criteri contenuti nell'apposito regolamento, adottato dal comitato

portuale, di cui al predetto comma 9.

11 . L'impresa concessionaria esercita direttamente l'attività oggetto della concessione.

All'atto del rilascio della concessione il soggetto concessionario deve indicare la

struttura di controllo soggettiva . In caso di modifica delle partecipazioni nell'ambito

di tale struttura, il concessionario ha l'obbligo di preventiva informazione nei

confronti dell' autorità portuale, la quale potrà indicare eventuali ragioni che essa

ravvisi discendere sul rapporto concessionario ai fini del suo mantenimento e/o della

sua revoca. L'autorità portuale può autorizzare l'affidamento a terzi in subconcessione

di una parte limitata delle aree al fine dello svolgimento di attività secondarie,

nell'ambito della stessa concessione, non coincidenti con quelle ricomprese nel ciclo

delle operazioni portuali o con i servizi portuali di cui all'articolo 16, comma 1 . Su motivata richiesta dell'impresa concessionaria, l'autorità concedente può comunque

autorizzare l'affidamento ad altre imprese portuali, autorizzate ai sensi dell'articolo 16,

dell'esercizio di alcune attività non preponderanti comprese nel ciclo operativo ovvero

lo svolgimento dei servizi portuali di cui al comma I del medesimo articolo 16.

L'impresa autorizzata, ai sensi dell'articolo 16, a cui è affidato, previa autorizzazione

dell'autorità concedente, l'esercizio di alcune attività non preponderanti comprese nel

ciclo operativo, esercita pienamente il potere organizzativo e direttivo nei confronti

dei lavoratori utilizzati e deve disporre delle professionalità e delle attrezzature

specifiche corrispondenti alle esigenze tecniche ed operative dell'attività che svolge.

12. L'autorità portuale, nell'ambito dei poteri di concessione, garantisce il rispetto dei

principi della concorrenza, in modo da escludere qualsiasi comportamento

pregiudiziale per l'utenza . L'impresa concessionaria in un porto non può essere al

tempo stesso concessionaria di altra area demaniale dello stesso porto, a meno che

l'attività per la quale richiede una nuova concessione sia differente da quella di cui

alla concessione già assentita . E facoltà dell'autorità concedente, previa deliberazione

del comitato portuale, tenuto conto delle previsioni del piano regolatore portuale e

sulla base delle evoluzioni attese e dei traffici, derogare a quanto previsto al secondo

periodo del presente comma, ferma restando la necessità di garantire nei porti il

rispetto della concorrenza e la pluralità delle imprese operanti per le diverse tipologie

di traffico.

13 Le autorità portuali, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente

legge, sono tenute ad emanare un regolamento che, nel rispetto delle disposizioni del

presente articolo, nonché di eventuali delibere CIPE da adottarsi su proposta del

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, determini criteri e condizioni per il rilascio

delle concessioni nonché la determinazione dei relativi canoni.

14. Le concessioni assentite in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge

restano efficaci nella loro attuale configurazione fino alla loro scadenza.

Art. 16

(Disciplina fiscale dei canoni demaniali introitati dalle autorità portuali di interesse

statale)

1 . Fermo restando quanto previsto nell'articolo 1, comma 993, della legge 27 dicembre

2006 n. 296, i canoni e le entrate previste alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 13

della legge n . 84 del 1994, corrisposti alle autorità portuali a fronte della concessione

di beni demaniali, non costituiscono corrispettivi ai fini delle imposte dirette.

 

 
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